Inammissibilità de plano nel rito ex art 35-ter con ricorso per cassazione (Cass. pen. Sez. I n. 37500 del 17.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Avverso il decreto di inammissibilità emesso de plano dal magistrato di sorveglianza sul reclamo proposto dal detenuto ai sensi dell’art. 35-ter ord. pen. è proponibile esclusivamente il ricorso per cassazione, in applicazione dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., richiamato integralmente dall’art. 35-bis, comma 1, ord. pen. Il reclamo al tribunale di sorveglianza è confinato alle decisioni che hanno statuito sul merito della domanda, accogliendola o respingendola all’esito di compiuta istruttoria. La declaratoria di inammissibilità, adottata nella sola forma del decreto e senza approfondimento della fondatezza, è contestabile unicamente con il ricorso di legittimità, senza riqualificazione dell’impugnazione ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

Il Fatto

Il condannato ha proposto istanza al Magistrato di sorveglianza per ottenere i rimedi risarcitori previsti dall’art. 35-ter ord. pen. per la detenzione subita in condizioni asseritamente contrarie all’art. 3 CEDU in più istituti di pena. Il magistrato ha accolto in parte la domanda, riconoscendo una riduzione di pena in forma specifica, e ha dichiarato inammissibile per il resto la richiesta, riguardante periodi di detenzione precedenti al 5 ottobre 2007, per mera riproposizione di un’istanza già delibata.

Avverso il provvedimento il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. e sostenendo la novità delle ragioni e della documentazione addotte. Il Sostituto Procuratore generale ha chiesto di riqualificare l’impugnazione come reclamo e di trasmettere gli atti al Tribunale di sorveglianza.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la questione preliminare dell’individuazione del rimedio esperibile. Il Collegio ritiene che il ricorso per cassazione sia lo strumento corretto, disattendendo la prospettazione del Procuratore generale. L’orientamento consolidato afferma che contro il decreto di inammissibilità emesso de plano è ammesso il solo ricorso per cassazione ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen. (richiamate Sez. I n. 38808 del 2016, Sez. I n. 46967 del 2015 e Sez. I n. 35840 del 2015).

La difformità prospettata dal Procuratore generale non è fondata. La pronuncia Sez. I n. 315 del 2014, richiamata in senso contrario, riguarda un caso diverso: la decisione di inammissibilità era stata assunta nella forma dell’ordinanza e all’esito di compiuta istruttoria. Il principio di conservazione dell’impugnazione ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen. opera solo in tale evenienza, non quando la decisione si limiti al riscontro formale dell’inammissibilità.

L’analisi sistematica dell’art. 35-bis ord. pen. conforta questa lettura. Il reclamo al tribunale di sorveglianza concerne soltanto le decisioni di merito, che accolgono o respingono il reclamo. Quando la decisione si esaurisce nel riscontro immediato e formale dell’inammissibilità, il doppio grado di merito non è necessario e resta esperibile il solo controllo di legittimità.

Nel merito, il ricorso è infondato. Il confronto tra il provvedimento impugnato e quello precedente mostra che il magistrato ha considerato tutti i periodi, differenziando gli esiti. Quanto ai nova asseritamente trascurati, il ricorrente ha replicato la genericità della richiesta di merito, omettendo di chiarire in cosa sarebbero consistiti. La giurisprudenza sulla decorrenza del termine semestrale (Sez. I n. 23545 del 2024) è estranea alla fattispecie, poiché la questione non fu oggetto del provvedimento impugnato. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna alle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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