Liberazione condizionale: ravvedimento e prova del superamento della pericolosità (Cass. pen. Sez. I n. 37502 del 17.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di liberazione condizionale, il presupposto del sicuro ravvedimento non si esaurisce nella ordinaria buona condotta carceraria, necessaria per fruire dei benefici penitenziari, ma richiede comportamenti positivi dai cui desumere l’abbandono delle scelte criminali, tra i quali assume particolare significato la volontà del reo di eliminare o attenuare le conseguenze dannose del reato. Il ravvedimento consiste nell’insieme degli atteggiamenti concretamente tenuti ed esteriorizzati durante l’esecuzione della pena, che consentano un motivato apprezzamento della revisione critica delle scelte criminali e un giudizio prognostico di cessazione della pericolosità sociale, formulato in termini di certezza o di elevata probabilità confinante con la certezza. Ai fini dell’accertamento vanno privilegiati parametri obiettivi rispetto a indagini psicologiche di contenuto fluido e opinabile. L’assenza di collaborazione non preclude in via automatica il beneficio, ma non ne ha dimostrato il presupposto.

Il Fatto

Il Tribunale di sorveglianza di Lecce, con provvedimento del 29 aprile 2025, rigetta l’istanza di liberazione condizionale presentata nell’interesse di un detenuto, anche per reati ostativi, con fine pena al 9 febbraio 2029. A fondamento del diniego il Tribunale pone la mancata prova del ravvedimento: la regolarità della condotta carceraria e lo svolgimento di attività lavorativa non integrano da soli la condizione, occorrendo un quid pluris, ravvisato nella mancanza di percezione dell’autonoma antigiuridicità del fatto associativo.

Il condannato propone ricorso per cassazione censurando la violazione degli artt. 176 cod. pen., 125 cod. proc. pen. e art. 4-bis ord. pen., oltre al vizio di motivazione. Il ricorrente contesta l’omessa verifica dell’interruzione del vincolo criminale, la mancata valutazione del parere positivo del pubblico ministero e l’uso di un concetto di ravvedimento non congruente, richiamando il concordato in appello come indice di presa di coscienza del disvalore della condotta.

La Motivazione della Corte

La Sezione I rigetta il ricorso, muovendo dalla ricostruzione del presupposto del sicuro ravvedimento. Il Collegio richiama un proprio precedente per affermare che il ravvedimento non coincide con la buona condotta, ma implica comportamenti positivi da cui desumere l’abbandono delle scelte criminali: Sez. I n. 486 del 2015.

La Corte valorizza poi la nozione consolidata di ravvedimento come insieme di atteggiamenti esteriorizzati durante l’esecuzione, idonei a fondare un giudizio prognostico sulla cessazione della pericolosità sociale e sulla capacità di reinserimento. Il riferimento è alla pronuncia Sez. I n. 18022 del 2007, che privilegia parametri obiettivi di valutazione, non dissimili da quelli dettati per la concessione degli altri benefici penitenziari.

Sul primo motivo la Corte rileva che il provvedimento impugnato ha effettivamente esplorato il persistere della pericolosità e l’interruzione dei legami con le strutture criminose, concludendo negativamente sulla base delle informazioni della Direzione Nazionale Antimafia e della Direzione Distrettuale Antimafia, che hanno evidenziato il permanere di rapporti epistolari con esponenti della criminalità organizzata.

Il secondo motivo è rigettato sul rilievo che il concordato in appello può essere frutto di una strategia processuale e poco ha a che vedere con il ravvedimento, inteso come riscatto morale. La Corte richiama il percorso tratteggiato da Sez. I n. 12361 del 2024: occorre un comportamento attivo di adesione alle regole, un’azione riparatrice verso le vittime, una sollecitudine verso la loro sorte, non sovrapponibile al solo risarcimento del danno. Il giudizio prognostico deve basarsi su un completato percorso trattamentale, secondo l’orientamento espresso da Sez. V n. 11331 del 2020 e da Sez. I n. 45042 del 2014.

Il terzo motivo è infine disatteso: se l’assenza di collaborazione non comporta l’automatica preclusione del beneficio, resta necessario che sussistano le ulteriori condizioni, tra cui il ravvedimento, non ritenuto sussistente. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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