Differimento pena per motivi di salute: obbligo di perizia e bilanciamento (Cass. pen. Sez. I n. 33654 del 16.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di differimento facoltativo della pena per gravi condizioni di salute, il giudice di sorveglianza non può limitarsi a recepire acriticamente le relazioni sanitarie in atti. Ove la documentazione clinica attesti l’incompatibilità delle condizioni del condannato con il regime carcerario, il rigetto dell’istanza deve fondarsi su dati tecnici concreti, con eventuale nomina di un perito. Il provvedimento che neghi il differimento o la detenzione domiciliare umanitaria deve indicare con precisione la struttura in cui la pena può essere espiata e coordinare la valutazione sanitaria con l’accertamento della pericolosità sociale, attraverso un giudizio di bilanciamento tra tutela della salute e sicurezza collettiva. È affetto da deficit motivazionale il provvedimento che ometta di confrontarsi con la consulenza tecnica della difesa e con le risultanze sanitarie valorizzate.

Il Fatto

Il Tribunale di sorveglianza di Torino rigettava la richiesta di differimento della pena proposta, ai sensi degli artt. 47-ter legge n. 354/1975 e art. 147, comma primo, n. 2, cod. pen., nell’interesse di un detenuto affetto da grave ipertensione cardiaca. Il giudice riteneva le condizioni di salute non così gravi da rendere incompatibile la detenzione, potendosi tutelare la salute con ricoveri in luoghi esterni di cura.

Avverso tale ordinanza il condannato proponeva ricorso per cassazione con due motivi, denunciando la violazione di legge in relazione alle medesime norme e censurando, in particolare, il mancato espletamento di una perizia sulla compatibilità delle condizioni di salute con il regime detentivo. Il Procuratore generale concludeva per l’annullamento con rinvio.

La Motivazione della Corte

La Prima Sezione muove dalla premessa che la detenzione domiciliare umanitaria di cui all’art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen. riproduce i presupposti sostanziali del differimento facoltativo dell’art. 147, comma primo, n. 2, cod. pen. Tali istituti trovano applicazione solo in presenza di condizioni patologiche di particolare gravità, tali da porre in pericolo la vita del condannato o da richiedere trattamenti non adeguatamente praticabili in ambiente detentivo.

Il giudice è chiamato a operare un bilanciamento tra il diritto alla salute del detenuto e le esigenze di tutela della sicurezza collettiva, secondo i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 11725 del 14/3/2025, Rv. 287692; Sez. 1, n. 2337 del 13/11/2020, Rv. 280352). La valutazione non può arrestarsi ai casi di patologia strettamente incompatibile con la detenzione, dovendo estendersi alle condizioni morbose che rendano l’espiazione contraria al senso di umanità di cui agli artt. 27, comma terzo, Cost. e 3 CEDU (Sez. 1, n. 22253 del 17/4/2024, Rv. 286904; Sez. 1, n. 55049 del 7/6/2017, Rv. 271891; Sez. 1, n. 39853 del 13/4/2023, Rv. 285757), rilevando anche l’esigenza di non ledere il diritto alla salute e il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità (artt. 32 e 27 Cost., Sez. 1, n. 3262 del 01/12/2015, dep. 2016, Rv. 265722).

In presenza di documentazione clinica attestante l’incompatibilità, il giudice che ritenga di non accogliere l’istanza deve basarsi su dati tecnici concreti, disponendo gli accertamenti necessari e, all’occorrenza, nominando un perito (Sez. 1, n. 39798 del 16/05/2019, Rv. 276948). Il tribunale che rigetti l’istanza, ritenendo praticabili le cure in ambiente sanitario adeguato, deve indicare con precisione la struttura e monitorare la concreta fattibilità di cure e ricoveri (Sez. 1, n. 28631 del 23/04/2024, Rv. 286742). La valutazione sanitaria va poi coordinata con l’accertamento della pericolosità sociale (Sez. 1, n. 37062 del 9/4/2018, Rv. 273699).

Su queste basi la Corte rileva che il Tribunale ha recepito la relazione sanitaria del 14 luglio 2025 senza effettiva valutazione critica, pur emergendo dalla stessa documentazione un significativo aggravamento delle condizioni cliniche rispetto all’ingresso in istituto, con mancata compensazione farmacologica dei valori pressori. Manca ogni spiegazione sulle ragioni del diniego, nonché il confronto con la consulenza tecnica della difesa e il giudizio di bilanciamento con le esigenze di sicurezza. Il provvedimento è pertanto annullato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Torino per nuovo esame.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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