Autoriciclaggio non rileva se il sequestro riguarda solo la truffa (Cass. pen. Sez. II n. 41779 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il sequestro preventivo disposto nei confronti dell’ente, nell’ambito della responsabilità amministrativa da reato, deve essere valutato avendo riguardo esclusivamente al reato presupposto effettivamente contestato come addebito cautelare; non rileva, a tal fine, la condotta di autoriciclaggio, che, ove pure contestata, costituisce solo un’ulteriore riprova del carattere illecito delle somme reimpiegate. Ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 231/2001, la responsabilità dell’ente sussiste anche quando il reato si estingue per una causa diversa dall’amnistia, sicché l’eventuale prescrizione del reato presupposto non esime il giudice dall’accertamento autonomo della responsabilità amministrativa, da condurre oltre ogni ragionevole dubbio ai sensi dell’art. 533 cod. proc. pen. Il periculum in mora va motivato in rapporto all’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca e non è escluso dall’inserimento del bene in una procedura di concordato preventivo.

Il Fatto

La società ricorrente impugna l’ordinanza con cui il Tribunale del riesame ha rigettato l’istanza avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip in relazione all’illecito amministrativo derivante dal reato di cui all’art. 24 d.lgs. n. 231/2001, contestato per il delitto di truffa aggravata ai danni dell’ente regionale.

La società propone ricorso per cassazione deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine ai presupposti del sequestro (fumus e periculum), nonché l’omessa declaratoria di prescrizione della truffa, da cui sarebbe derivata l’illegittimità del vincolo anche in relazione al reato di autoriciclaggio.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte ricorda che, secondo l’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso avverso le ordinanze in materia di sequestro è ammesso solo per violazione di legge, ricomprendendosi in tale nozione anche i vizi di motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti di coerenza e completezza (Sezioni Unite n. 25932 del 2008; Sez. II n. 49739 del 2023).

Quanto al fumus, la Corte ritiene che il Tribunale abbia ricostruito il meccanismo fraudolento con cui la società avrebbe simulato l’apporto di mezzi propri mediante una riserva indisponibile di patrimonio netto derivante non da autofinanziamento o conferimenti, ma da un giroconto di risorse con altra società. La decisione regionale di concedere il finanziamento sarebbe stata condizionata da tale falsa rappresentazione contabile. Il fumus della truffa risulta integrato secondo il principio che impone al giudice di tener conto delle concrete risultanze processuali e delle contestazioni difensive (Sez. IV n. 20341 del 2024; Sez. III n. 8152 del 2023).

Sull’autoriciclaggio, la Corte rileva che dall’imputazione provvisoria emerge come l’addebito cautelare a carico dell’ente abbia ad oggetto esclusivamente il reato di cui all’art. 640-bis cod. pen., sicché è solo in relazione a esso che gravava l’onere di accertare i presupposti del sequestro. La condotta di autoriciclaggio costituisce solo un’ulteriore riprova del carattere illecito delle somme reimpiegate.

Quanto al periculum in mora, il sequestro finalizzato alla confisca obbligatoria deve ritenersi insensibile alla procedura fallimentare, prevalendo l’esigenza di inibire l’utilizzazione di un bene oggettivamente pericoloso (Sezioni Unite n. 29951 del 2004). Il debitore ammesso al concordato subisce uno spossessamento attenuato, conservando l’amministrazione dei beni: l’inserimento della masseria nella procedura non elimina da sola il pericolo di dispersione.

Infine, sulla prescrizione, la Corte richiama l’art. 8, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 231/2001, che sancisce l’autonomia della responsabilità dell’ente: anche ove il reato presupposto si estinguesse per prescrizione, la responsabilità amministrativa dovrebbe formare oggetto di accertamento autonomo (Sez. VI n. 14343 del 2025; Sez. IV n. 22468 del 2018). L’eccezione è pertanto disattesa e il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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