Carenza sopravvenuta di interesse e improcedibilità del ricorso (TAR Sicilia n. 2180 del 11.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 84, ultimo comma, cod. proc. amm., anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti, il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso, nonché dal comportamento delle parti, argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa. L’inequivoca dichiarazione della parte ricorrente in udienza rende evidente il venir meno dell’interesse alla definizione della controversia. In virtù del principio dispositivo su cui si regge il processo amministrativo, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile. Le circostanze della controversia possono giustificare la compensazione delle spese.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Dirigente Generale dell’Assessorato Regionale delle Attività Produttive ha revocato l’agevolazione di € 1.007.599,00, concessa per un programma di investimenti, dando mandato alla CRIAS di recuperare la somma di € 503.799,50 già erogata, con relativi interessi. Il ricorso, notificato il 6-7 agosto 2019, era affidato a quattro motivi, tutti incentrati su violazione della legge sul procedimento amministrativo, difetto di motivazione ed eccesso di potere.
Nel corso del giudizio la società ha rinunciato all’istanza cautelare e ha poi chiesto la cancellazione della causa dal ruolo, rappresentando il decesso dell’amministratore unico, la sospensione dell’attività sociale e l’impossibilità di rintracciare gli ulteriori soci. All’udienza di smaltimento la parte ha infine dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, chiedendo la compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale individua la questione nella verifica della permanenza dell’interesse alla decisione dopo la dichiarazione resa in udienza dalla parte ricorrente. Il collegio richiama l’orientamento secondo cui l’art. 84, ultimo comma, cod. proc. amm. consente al giudice di desumere dal comportamento delle parti e da fatti univoci successivi al ricorso argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse. Sul punto richiama Consiglio di Stato, Sez. VI, 24.1.2020, n. 281 e TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 19.7.2021, n. 1472.
Nella fattispecie, l’inequivoca dichiarazione della ricorrente in udienza rende univocamente evidente il venir meno dell’interesse alla definizione della controversia. Il collegio applica il principio dispositivo che regge il processo amministrativo: il ricorso deve quindi essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Quanto alle spese, le circostanze della controversia giustificano la compensazione. Il dispositivo ordina inoltre l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679.
Nota della Redazione
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