Esenzione Irpef estesa a ogni pensione dell equiparato a vittima del dovere (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 59 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In presenza del riconoscimento dello status di equiparato a vittima del dovere, l’esenzione Irpef di cui all’art. 1, comma 211, della legge n. 232 del 2016 spetta su qualsiasi trattamento pensionistico di cui l’interessato sia titolare, senza che sia necessario che si tratti di pensione privilegiata collegata all’infermità contratta in servizio. La norma non opera distinzioni in base al tipo di pensione goduta, sicché l’assenza di un nesso tra l’assegno di quiescenza e l’infermità che ha determinato l’equiparazione non preclude il diritto all’esonero. Nel giudizio pensionistico davanti alla Corte dei conti, la domanda di rimborso delle somme pregresse è devoluta al giudice tributario: l’Agenzia delle Entrate difetta pertanto di legittimazione passiva e va estromessa. Resta invece devoluta al giudice contabile la domanda di accertamento del diritto all’esenzione sui ratei futuri.
Il Fatto
Il ricorrente, già in servizio nella Marina Militare e titolare di trattamento pensionistico di anzianità, è stato riconosciuto equiparato a vittima del dovere con decreto del Ministero della Difesa per avere contratto infermità in condizioni straordinarie di missione. Con raccomandata del 21.06.2024, tramite il locale Patronato, ha chiesto all’INPS di Nuoro l’applicazione dell’esenzione Irpef sull’assegno di quiescenza, ma l’istanza è rimasta senza esito.
Il ricorrente ha quindi adito la Corte dei conti per ottenere la condanna dell’Istituto previdenziale a porre in pagamento la pensione al lordo della ritenuta, invocando l’art. 1, comma 211, della legge n. 232 del 2016 e la giurisprudenza di legittimità. Ha poi depositato una memoria illustrativa, allegando la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 68 del 04.12.2025.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale, il Giudice Unico ha delimitato l’oggetto del giudizio: la domanda del ricorrente concerne unicamente l’esonero dalla tassazione Irpef, mentre l’istanza di rimborso dei ratei pregressi è pacificamente devoluta al giudice tributario. Da ciò discende la dichiarazione di estromissione dal giudizio dell’Agenzia delle Entrate, per difetto di legittimazione passiva.
Nel merito, la Sezione ha richiamato, ai sensi degli artt. 118 delle disposizioni di attuazione del cod. proc. civ. e 39, comma 2, lettera d), del codice di giustizia contabile, le argomentazioni della Sezione Giurisdizionale Liguria, sentenza n. 66/2025 del 26.09.2025, aderendovi integralmente.
Il principio affermato è che l’esenzione Irpef spetta, una volta accertato il presupposto dell’equiparazione a vittima del dovere, su qualsiasi trattamento pensionistico, senza alcuna specificazione o distinzione. Non è quindi necessario che si tratti di pensione privilegiata che trovi titolo nell’infermità permanente subita a causa del servizio prestato.
La Corte ha valorizzato anche la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 68 del 04.12.2025, che ha aderito al medesimo indirizzo interpretativo estensivo, in linea con la prevalente giurisprudenza della Suprema Corte formatasi sul punto.
Il ricorso è stato pertanto accolto. È stato riconosciuto il diritto del ricorrente all’applicazione dell’esenzione Irpef sul trattamento pensionistico in godimento, con obbligo per l’Istituto previdenziale di corrispondere in futuro i ratei al lordo della tassazione, a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione della sentenza. Le spese sono state compensate in ragione dell’oscillazione della giurisprudenza, delle difficoltà interpretative del quadro normativo e dell’intervento chiarificatore dell’Agenzia delle Entrate solo in data 04.12.2025.
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