Terzo condono, in area vincolata sanabili solo gli abusi minori (TAR Sicilia n. 2155 del 10.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In Sicilia il terzo condono edilizio non consente la sanatoria delle opere abusive realizzate su immobili soggetti a vincolo paesaggistico, tanto assoluto quanto relativo. L’art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003, e l’art. 24 della L.R. n. 15/2004, che vi rinvia integralmente, pongono un limite ostativo che la Corte cost. n. 252 del 2022 ha qualificato come norma di grande riforma economico-sociale, prevalente sulla disciplina regionale del primo condono. Nelle aree vincolate restano perciò sanabili i soli interventi di minore rilevanza — restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria — privi di nuovi volumi o superfici. Il diniego della Soprintendenza è atto vincolato: non richiede comparazione degli interessi né preavviso di rigetto, essendo superfluo ogni apporto partecipativo. È escluso il silenzio assenso in materia paesaggistica, non applicandosi l’art. 17-bis della legge n. 241/1990 ai procedimenti a istanza di parte.
Il Fatto
Il ricorrente ha presentato nel 2004 al Comune di Messina istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 32 della legge n. 326/2003 per un intervento di ristrutturazione con ampliamento in sopraelevazione di un appartamento, sito in area sottoposta a vincolo paesaggistico. La Soprintendenza competente, con provvedimento del 17.03.2023, ha espresso parere negativo e ha contestualmente ordinato la rimessione in pristino dei luoghi entro novanta giorni, applicando la Circolare regionale n. 2/2022, secondo cui sono insanabili gli abusi in area vincolata.
Il ricorrente ha impugnato il diniego e la circolare presupposta davanti al TAR Sicilia, deducendo la formazione del silenzio assenso sul nulla osta, vizi procedimentali per omessa comunicazione di avvio e di preavviso di rigetto, nonché l’illegittimità del diniego per non essere il vincolo qualificabile come assoluto. Ha inoltre lamentato difetto di istruttoria, di motivazione e disparità di trattamento. L’Amministrazione regionale si è costituita chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto estromesso l’Assessorato Territorio e Ambiente per difetto di legittimazione passiva, non avendo adottato alcuno degli atti impugnati. Nel merito ha respinto il primo motivo: l’art. 17, comma 6, della L.R. n. 4/2003 riguarda condoni diversi e un procedimento di definizione con perizia giurata non attivato nella specie. L’art. 46 della L.R. n. 17/2004, che ammetteva il silenzio assenso in materia paesaggistica, è stato tacitamente abrogato dall’art. 7, comma 1, della L.R. n. 5/2011, come confermato dalla Corte cost. n. 155 del 2021, con applicazione diretta dell’art. 20, comma 4, della legge n. 241/1990, che esclude il silenzio assenso per il patrimonio culturale e paesaggistico.
Quanto all’art. 17-bis della legge n. 241/1990, il Tribunale ha escluso la sua applicazione: il modulo presuppone un rapporto tra amministrazioni e la trasmissione dello schema di provvedimento da parte dell’ente procedente, evenienze qui insussistenti. Il procedimento è a istanza di parte e conserva dimensione verticale tra privato e amministrazione, secondo l’insegnamento del Cons. Stato n. 2584 del 2022 e del Cons. Stato n. 4765 del 2020. Nessun silenzio assenso poteva dunque maturare, con conseguente inconferenza delle censure sull’art. 21-nonies.
Affrontando il terzo motivo, il Collegio ha ricostruito il quadro normativo: la Corte cost. n. 252 del 2022 ha dichiarato illegittimo l’art. 1, comma 1, della L.R. n. 19/2021, che estendeva la sanatoria ai vincoli relativi, chiarendo che l’art. 24 della L.R. n. 15/2004 richiama l’art. 32 del d.l. n. 269/2003 nella sua integralità, limiti compresi. La Corte costituzionale ha superato il diverso avviso del C.G.A.R.S. n. 291/2010, confermato dal C.G.A.R.S. n. 836/2023 e n. 288/2023. Pertanto, anche in presenza di vincolo relativo, sono sanabili solo gli interventi di minore importanza.
Nel caso concreto l’opera consiste in un ampliamento in sopraelevazione, riconducibile alla tipologia di abuso n. 1 e comportante nuovi volumi e superfici in senso paesaggistico. Il diniego è quindi espressione di potere interamente vincolato, il che esclude la disparità di trattamento, configurabile solo in presenza di poteri discrezionali. Da ciò deriva l’infondatezza della seconda doglianza: per gli atti vincolati non occorrono comparazione degli interessi né preavviso di rigetto, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990. La nota regionale richiamata solo in memoria integra una doglianza nuova, inammissibile. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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