Incompetenza del foro del consumatore per l’incarico professionale strumentale alla società (Cass. civ. Sez. II n. 22550 del 04.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Non riveste la qualità di consumatore la persona fisica che, attraverso il contratto, si procuri un bene o un servizio nel quadro dell’organizzazione di un’attività professionale da intraprendere, prendendo l’iniziativa di ricercare il servizio stesso al fine di realizzare tale organizzazione. Il foro esclusivo del consumatore opera soltanto per i contratti conclusi al di fuori e indipendentemente da qualsiasi attività o finalità professionale, attuale o futura. Nel contratto di prestazione d’opera professionale, il compenso resta a carico del committente, senza che rilevi la qualità di cliente del soggetto in favore del quale l’opera è resa. La domanda monitoria del difensore può essere proposta dinanzi al giudice della sede del Consiglio dell’ordine che ha rilasciato il parere di congruità della parcella.
Il Fatto
Un avvocato ottiene un decreto ingiuntivo per le prestazioni professionali rese in vista della costituzione di una società. Gli opponenti contestano il conferimento dell’incarico e sostengono che l’attività del difensore fosse strumentale a un suo ingresso nella costituenda compagine.
Il Tribunale revoca il decreto; la Corte d’Appello di Ancona, con sentenza n. 1667/2019, riforma la pronuncia, accerta il conferimento dell’incarico e l’utile svolgimento delle prestazioni e condanna l’erede del professionista nel frattempo deceduto — divenuto creditore — al pagamento delle spese. I soccombenti propongono ricorso per cassazione in tre motivi; la controricorrente resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina con priorità il secondo motivo, che introduce una questione pregiudiziale di competenza territoriale. I ricorrenti assumono di aver agito nella qualità di consumatori, invocando il foro esclusivo previsto dal d.lgs. n. 206/2005. La censura è infondata: il contratto era finalizzato alla costituzione di una società destinata a operare nel settore degli impianti fotovoltaici, dunque a scopi commerciali o professionali.
La soluzione si fonda su un criterio oggettivo. Non è consumatore chi si procura un bene o un servizio nel quadro dell’organizzazione di un’attività professionale da intraprendere e assume l’iniziativa di ricercarlo proprio per realizzare tale organizzazione. Il foro del consumatore resta confinato ai contratti conclusi fuori e indipendentemente da qualsiasi finalità professionale, attuale o futura, come affermato dai precedenti Cass. n. 24731/2016 e Cass. n. 20175/2006.
Residua, invece, la competenza del giudice della sede del Consiglio dell’ordine che ha rilasciato il parere di congruità, ai sensi dell’art. 637, ultimo comma, cod. proc. civ., norma applicabile quando il difensore agisca con ricorso monitorio per le spettanze professionali, anche in regime di art. 14 d.lgs. n. 150/2011, secondo Cass. Sez. Un. n. 4485/2018.
Il primo motivo è respinto nel merito. Nella prestazione d’opera professionale un soggetto può conferire l’incarico senza assumere la qualità di cliente, irrilevante ai fini del pagamento del compenso, del quale rimane onerato il committente (Cass. n. 19970/2020; Cass. n. 22233/2004). Il giudice di merito ha individuato i soggetti del rapporto professionale e non deve dar conto di tutte le risultanze processuali (Cass. Sez. Un. n. 8053/2014). La violazione dell’art. 2697 cod. civ. presuppone che l’onus probandi sia stato attribuito a parte diversa; quella dell’art. 115 cod. proc. civ. richiede che il giudice abbia deciso su prove non introdotte dalle parti; la diversa forza di convincimento attribuita alle prove rientra nel prudente apprezzamento ex art. 116 cod. proc. civ. (Cass. n. 11892/2016; Cass. Sez. Un. n. 16598/2016).
Il terzo motivo non prospetta un difetto di legittimazione passiva, ma un problema di titolarità del rapporto di debito (Cass. Sez. Un. n. 2951/2016), correttamente ravvisata in capo ai committenti: la successiva costituzione della società non è risolutiva. Quanto all’art. 2463 cod. civ., la questione dell’accollo esterno dei costi di costituzione non risulta esaminata in sentenza e i ricorrenti non hanno offerto gli elementi per verificarne l’avvenuto dibattito, con la conseguenza dell’inammissibilità per novità. In ogni caso la norma richiede solo l’indicazione delle spese di costituzione poste a carico della società, senza presupporre un accollo liberatorio degli originari obbligati. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e aggravio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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