Il foro dell’art. 637, terzo comma, c.p.c. si applica anche all’attività defensionale svolta in un arbitrato rituale (Cass. civ. Sez. 2 n. 12660 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 637, terzo comma, c.p.c., che attribuisce all’avvocato il foro facoltativo del luogo ove ha sede il consiglio dell’ordine al cui albo è iscritto, si applica anche alle prestazioni professionali rese dal legale nell’ambito di un arbitrato rituale. La natura speciale del foro non ne preclude l’operatività in tale fattispecie, atteso che l’attività difensiva svolta avanti agli arbitri rituali è riservata in esclusiva all’avvocato ed è ormai equiparata a quella prestata dinanzi al giudice dello Stato. La decisione arbitrale rituale è, infatti, suscettibile di essere resa esecutiva e di produrre gli effetti della sentenza, distinguendosi così dal lodo irrituale, che ha natura negoziale.
Il Fatto
Un avvocato otteneva dal Tribunale di Napoli Nord un decreto ingiuntivo nei confronti del Comune di Marcianise per il pagamento di onorari professionali maturati per l’attività di difesa svolta in un procedimento arbitrale rituale. Il Comune proponeva opposizione, eccependo l’incompetenza territoriale del giudice adito e sostenendo l’inapplicabilità del foro speciale di cui all’art. 637, terzo comma, c.p.c., in quanto l’attività professionale era stata svolta in un arbitrato e non in un giudizio davanti all’autorità giudiziaria.
Il Tribunale adito dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, revocando il decreto ingiuntivo opposto. Avverso tale ordinanza, il professionista proponeva regolamento necessario di competenza ai sensi dell’art. 42 c.p.c.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente respinto le eccezioni di inammissibilità del ricorso per difetto di specificità, richiamando l’orientamento nomofilattico che interpreta in maniera elastica il requisito dell’autosufficienza, in conformità alla novella dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. recata dal d.lgs. n. 149 del 2022 e alla giurisprudenza della Corte EDU che impone di evitare un eccessivo formalismo.
Nel merito, la Corte ha ricordato che la sentenza con cui il giudice dell’opposizione dichiara la propria incompetenza per essere stato proposto il ricorso monitorio a giudice incompetente, cui segue la caducazione del decreto, è impugnabile unicamente con il regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c.
Quanto alla questione centrale, la disposizione di cui all’art. 637, terzo comma, c.p.c. risponde alla ratio di agevolare l’avvocato consentendogli di concentrare le cause contro i propri clienti nel luogo in cui ha stabilito la sede principale della propria attività professionale. Tale foro, di natura speciale e di stretta interpretazione, è stato ritenuto legittimo dalla Corte costituzionale in ragione degli interessi pubblici sottesi alla qualità di professionista legale. Esso postula che il credito azionato con il decreto ingiuntivo sia collegato all’attività professionale prestata nell’ambito di un rapporto di patrocinio.
Tale presupposto ricorre anche quando l’attività difensiva sia stata svolta in un arbitrato rituale. L’istituto ha subito un’evoluzione che, sulla scorta della sentenza della Corte costituzionale n. 376 del 2001 e delle pronunce delle Sezioni Unite n. 8776 del 2021 e n. 24153 del 2013, ha reso la decisione arbitrale sempre più parificata alla pronuncia giurisdizionale, diversamente dall’arbitrato irrituale, riconducibile allo strumento negoziale. Ne consegue che la competenza territoriale di cui all’art. 637, terzo comma, c.p.c. trova applicazione anche per le prestazioni svolte dal professionista nell’ambito di un arbitrato rituale.
La Corte ha, pertanto, dichiarato la competenza del Tribunale di Napoli Nord, dinanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nei termini di legge, rimettendo al merito la statuizione sulle spese del regolamento.
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Nota della Redazione
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