Revocazione per errore di percezione e competenza sul compenso dell’avvocato cumulato (Cass. civ. Sez. II n. 3241 del 05.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., quando il giudice di legittimità incorra in un errore di percezione degli atti interni al giudizio. Integra l’errore revocatorio non solo la mancata lettura di un motivo di ricorso, ma anche il totale travisamento del suo contenuto, allorché si risponda su questioni oggettivamente diverse da quelle dedotte. Sul piano sostanziale, nella domanda cumulata con cui l’avvocato chiede il pagamento dei compensi per l’attività difensiva svolta in più gradi del giudizio, la competenza territoriale è attratta dal foro inderogabile del consumatore di cui all’art. 33, comma secondo, lettera u), d.lgs. n. 206/2005, che prevale sul criterio dell’ufficio giudiziario che ha deciso per ultimo la causa.
Il Fatto
Un avvocato, che agisce in proprio, propone ricorso per revocazione avverso un’ordinanza della Corte di cassazione con cui era stato respinto il suo regolamento di competenza. Quel provvedimento aveva confermato la competenza della Corte d’appello del luogo di residenza del convenuto, in applicazione del foro del consumatore, sulla domanda di pagamento dei compensi professionali per la difesa svolta in un giudizio di lavoro e nella successiva impugnazione.
La causa, dopo un’ordinanza interlocutoria, è stata rimessa in pubblica udienza. La parte intimata non ha svolto difese. Il ricorrente deduce che il Collegio di legittimità avrebbe male inteso il contenuto del primo motivo del regolamento di competenza, avendo esaminato i rapporti tra i giudici di secondo grado, mentre la censura mirava a ottenere la competenza del Tribunale sulla domanda cumulata delle spettanze per il patrocinio in primo e secondo grado.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla distinzione tra errore revocatorio ed errore di valutazione. La divergenza rilevante emerge dal confronto tra il testo della sentenza e gli atti di causa. Non si tratta di omessa o erronea ponderazione delle argomentazioni, ma di una non corretta percezione delle allegazioni difensive, che conduce il giudice a pronunciare su aspetti oggettivamente estranei al motivo.
Il Collegio richiama il principio delle Sezioni Unite n. 31032 del 2019: la revocazione per errore di fatto è ammessa anche quando il giudice di legittimità non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, salvo che la pronuncia sul motivo sia in realtà intervenuta. Nel caso concreto, con il primo motivo del regolamento si censurava l’attribuzione dell’intera causa alla Corte d’appello in base al foro del consumatore, senza considerare il criterio dell’art. 14 d.lgs. n. 150/2011. Il vizio di percezione è dunque ravvisato e l’ordinanza impugnata è revocata.
Passando alla fase rescissoria, la Corte ricostruisce il riparto di competenza. È pacifica l’applicabilità del foro del consumatore anche alle domande di pagamento dei compensi per la difesa nelle controversie di lavoro. Il criterio dell’ufficio che ha deciso per ultimo la causa, elaborato dalle Sezioni Unite n. 4247 del 2020, presuppone che quel giudice sia munito di competenza anche rispetto al foro del consumatore.
Il Collegio precisa che l’art. 14 d.lgs. n. 150/2011 configura una competenza derogabile, con applicazione dei criteri dell’art. 637 cod. proc. civ. solo se l’avvocato proceda in via monitoria. Non è quindi ipotizzabile una competenza funzionale in unico grado del giudice d’appello. Poiché il foro del consumatore è inderogabile e prevale su ogni altro criterio, la causa va rimessa al Tribunale del luogo di residenza del convenuto, restando escluso il frazionamento della domanda in assenza di un interesse concreto.
Nota della Redazione
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