Sospensione feriale non applicabile senza contestazione associativa nel riesame (Cass. pen. Sez. 5 n. 11171 del 24.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di riesame avverso un’ordinanza cautelare, la sospensione feriale dei termini non trova applicazione quando il singolo indagato non abbia ricevuto alcuna contestazione per un delitto associativo, pur se tale delitto sia stato ascritto ad altri soggetti nel medesimo procedimento. Per qualificare il procedimento come di criminalità organizzata occorre avere riguardo al complesso delle accuse formulate nei confronti del prevenuto, non anche a quelle mosse a diversi imputati. L’eventuale mancata eccezione della difesa in ordine al computo dei termini rende manifestamente infondato il ricorso per perdita di efficacia della misura.

Il Fatto

Il Tribunale per il riesame, in parziale accoglimento dell’istanza, sostituiva la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. I delitti contestati all’indagato erano una serie di furti aggravati di autovetture, con la recidiva specifica e reiterata.

L’imputato ricorreva per cassazione, deducendo la perdita di efficacia della misura per violazione dei termini di cui all’art. 309, commi 9 e 10, cod. proc. pen., in quanto il procedimento era di criminalità organizzata per la contestazione, a carico di altri soggetti, del delitto associativo.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, valorizzando la circostanza che il Tribunale del riesame aveva fissato l’udienza senza applicare la sospensione feriale, evidentemente considerando che al prevenuto non era stato contestato il delitto associativo.

La decisione impugnata, depositata il 10 settembre 2025, rispettava il termine di dieci giorni previsto dalla legge, decorrente dal 1° settembre, in quanto la camera di consiglio si era tenuta l’8 settembre 2025. La difesa non aveva sollevato alcuna eccezione in merito al mancato computo del periodo feriale.

La Suprema Corte ha richiamato il principio secondo cui la qualificazione del procedimento come di criminalità organizzata deve essere ancorata alle contestazioni mosse al singolo indagato e non al complessivo quadro accusatorio. Tale principio, già affermato dalle Sezioni Unite, comporta l’inapplicabilità della sospensione feriale quando manchi l’addebito del reato associativo nei confronti del ricorrente.

L’attività difensiva, limitata a una questione non tempestivamente eccepita e comunque infondata, non incide sulla legittimità del provvedimento. La conseguenza è l’inammissibilità del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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