Incentivi GSE plurimotivati, basta una sola ragione ostativa (Cons. Stato n. 5205 del 13.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento amministrativo plurimotivato non è annullabile quando risulti fondata anche una sola delle ragioni poste a suo sostegno, potendo il giudice arrestarsi alla ragione più liquida in ossequio al principio di economia dei mezzi processuali. L’art. 10-bis della legge n. 241/1990 non impone una confutazione analitica delle osservazioni del privato, essendo sufficiente che la motivazione dell’atto dia conto complessivamente delle risultanze acquisite. Il giudizio di corretto dimensionamento dell’impianto incentivato richiede una stima del fabbisogno energetico ancorata a presenze ragionevolmente prefigurabili per l’uso futuro della struttura, non ricostruita a posteriori su consumi storici. L’esonero delle ESCO dalla produzione delle fatture, sancito dall’art. 7 del d.m. 28 dicembre 2012, opera nel solo procedimento di ammissione agli incentivi e non elimina l’obbligo di conservazione ed esibizione in sede di verifica, ai sensi dell’art. 10 del medesimo decreto.

Il Fatto

Una società, qualificatasi come Energy Service Company, aveva stipulato con un Comune un contratto di rendimento energetico ai sensi del d.lgs. n. 115/2008 per l’efficientamento di una piscina comunale mediante collettori solari termici. In qualità di soggetto responsabile aveva chiesto e ottenuto gli incentivi previsti dal d.m. 28 dicembre 2012.

Il GSE, avviata una verifica con sopralluogo ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011, concluse che l’intervento non possedeva i requisiti per l’ammissione e intimò la restituzione delle somme percepite. Il TAR Lazio respinse l’impugnativa; la società propose appello, contestando sia le garanzie partecipative sia il merito delle contestazioni del Gestore.

La Motivazione della Corte

Il Collegio conferma anzitutto il rigetto del primo motivo. L’art. 10-bis della legge n. 241/1990 non richiede una confutazione analitica delle argomentazioni del privato: è sufficiente che la motivazione complessivamente e logicamente resa dia conto delle risultanze acquisite, secondo l’insegnamento di Cons. Stato, sez. II, n. 9263 del 2024. Il provvedimento aveva esposto plurime ragioni e alcune contestazioni iniziali erano state abbandonate proprio all’esito del contraddittorio.

Sul secondo motivo il Consiglio di Stato richiama la regola dell’assorbimento per ragioni di economia processuale, affermata da Cons. Stato, Ad. plen., n. 5 del 2015: di fronte a un atto plurimotivato è sufficiente accertare la fondatezza di una sola ragione perché l’annullamento sia precluso.

Due contestazioni risultano fondate. Sotto il primo profilo, la stima del fabbisogno energetico necessaria a verificare il dimensionamento dell’impianto non è sorretta da elementi adeguati: muove da dati storici risalenti e la relazione di parte ricostruisce il dato a posteriori, compiendo l’operazione inversa rispetto a quella corretta, che impone di partire dalle presenze ragionevolmente prefigurabili per calcolare il fabbisogno complessivo.

Sotto il secondo profilo, l’esonero delle ESCO dalla produzione delle fatture, previsto dall’art. 7 del d.m. 28 dicembre 2012, attiene solo alla procedura di accesso agli incentivi e alleggerisce gli oneri documentali della domanda. Non implica che le fatture non debbano essere conservate, anche per gli obblighi tributari, e esibite in caso di verifica, come sancisce l’art. 10 del medesimo decreto e ribadiscono le regole applicative del Gestore.

La sussistenza di tali circostanze ostative sorregge il provvedimento e comporta il rigetto integrale dell’appello, con conferma della condanna alle spese del grado, liquidate in favore del GSE con distrazione ai procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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