Progetto di vita individuale disabile: illegittimo diniego fondato sulle sole risorse (TAR Marche n. 662 del 09.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il progetto individuale di cui all’art. 14 della legge n. 328/2000 non costituisce una mera sommatoria di interventi, ma un complesso di prestazioni multidisciplinari da erogare in modo organico e continuativo, in chiave dinamica, per assicurare alla persona con disabilità condizioni ottimali di assistenza, recupero funzionale, riabilitazione e inclusione sociale. L’Amministrazione è titolare di un dovere inderogabile di agire per rendere effettiva ed esaustiva la fruizione dei sostegni. Il diritto alle prestazioni assistenziali del disabile è pressoché incomprimibile e prevale sulle esigenze finanziarie, salva la necessità di un bilanciamento con le risorse disponibili. Il diniego o l’accoglimento parziale delle istanze di aggiornamento non può fondarsi sulla sola scarsità delle risorse: occorre una valutazione di priorità tra i servizi e una motivazione che dia conto del sacrificio imposto, tanto più quando le osservazioni della famiglia siano state riconosciute legittime.

Il Fatto

I genitori di un minore con disabilità intellettiva e stato di handicap grave ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 avevano ottenuto nel 2020 dal Comune l’approvazione del progetto individuale di vita. Passato il figlio alla scuola secondaria di primo grado, la famiglia ha chiesto nel gennaio 2024 un adeguamento del progetto ai nuovi bisogni, proponendo l’incremento dell’educativa extrascolastica, l’attivazione di assistenza domiciliare socio-assistenziale, un sostegno al caregiver e la nomina di un case manager.

Dopo la bozza del luglio 2024 e le osservazioni dei genitori, il Comune ha adottato il progetto definitivo con la nota del 15 novembre 2024. Le istanze sono state riconosciute legittime ma accolte solo in parte, in ragione dell’indisponibilità di risorse e invocando l’accomodamento ragionevole. I ricorrenti hanno impugnato gli atti chiedendo l’accertamento del diritto a un progetto completo e la condanna dell’Amministrazione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha respinto le eccezioni di inammissibilità, rilevando che le censure non sono generiche e che la domanda di annullamento con accertamento del diritto è correttamente introdotta in sede di giurisdizione esclusiva ex art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., richiamando le Sezioni Unite nn. 2159/2021 e 1781/2022. Ha inoltre escluso l’estraneità dell’Amministrazione scolastica, poiché l’art. 6 del d.lgs. n. 66/2017 prevede la partecipazione di un rappresentante dell’istituzione scolastica alla definizione del progetto.

Nel merito, il Collegio ha ricostruito il quadro normativo, osservando che l’art. 14 della legge n. 328/2000 richiama espressamente il limite delle risorse disponibili e che l’art. 3, comma 3, della legge n. 227/2021 impone di provvedere senza nuovi oneri. Ha poi esaminato gli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 62/2024, rilevando che le relative disposizioni si applicano solo dal 2027 sul restante territorio nazionale, con conseguente vigenza delle norme previgenti.

Il Tribunale ha ribadito che il progetto di vita è più di una sommatoria di altri strumenti e che sull’Amministrazione grava uno specifico dovere di agire per rendere effettiva la tutela. Ha richiamato Cons. Stato, Sez. VI, n. 2624/2017 e n. 2698/2017 e la giurisprudenza sul ruolo pregnante del Comune, confermando che le prestazioni assistenziali costituiscono un diritto prevalente rispetto alle esigenze finanziarie. Tuttavia ha riconosciuto la necessità di un bilanciamento tra tutela dei diritti e limiti di bilancio.

Su questa base la sentenza ha censurato la motivazione del diniego: la sola mancanza di risorse non è sufficiente, perché il Comune non ha spiegato quali progetti abbia inteso privilegiare e per quali ragioni. Le istanze di incremento dell’educativa extrascolastica per tutto l’anno si rivelano legittime e il loro sacrificio va compiutamente motivato. Quanto al sostegno al caregiver, il Collegio ha ritenuto insufficiente il richiamo ai bandi pubblici, imponendo una verifica concreta delle esigenze del nucleo anche alla luce dello stato di malattia della madre.

Il ricorso è stato quindi accolto ai fini di un riesame in contraddittorio, con annullamento dell’aggiornamento del progetto e obbligo di rivalutazione entro un termine congruo. Il richiamo all’accomodamento ragionevole è stato giudicato non illegittimo in sé ma da adeguare al caso concreto; compensate le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *