Società in house senza incentivi se non proprietaria delle reti (Cons. Stato n. 4159 del 14.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di incentivi di cui al d.m. 16 febbraio 2016, la qualificazione di una società a capitale interamente pubblico come amministrazione pubblica presuppone il possesso dei requisiti dell’art. 113, comma 13, d.lgs. n. 267/2000 vigente ratione temporis. Tra essi è indefettibile la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali: la sola natura in house della società non è sufficiente all’accesso ai benefici, pena l’aggiramento dei limiti posti dalla norma. I requisiti di accesso alle erogazioni di risorse finanziarie pubbliche sono di stretta interpretazione e non ammettono applicazioni analogiche. Nel processo amministrativo il giudice non può integrare d’ufficio la causa petendi, sostituendo la qualificazione giuridica del vizio dedotto dal ricorrente.
Il Fatto
Una società a capitale interamente pubblico, controllata da un comune e operante nella gestione di pubblici servizi, realizza nel 2017 un intervento di sostituzione dei sistemi di illuminazione interna degli edifici esistenti con sistemi efficienti. Presenta quindi al Gestore dei servizi energetici la richiesta di incentivi ai sensi del d.m. 16 febbraio 2016.
Dopo un preavviso di rigetto e le osservazioni dell’interessata, il Gestore nega l’ammissione, rilevando che la società, pur interamente pubblica, non risulta costituita ai sensi dell’art. 113, comma 13, d.lgs. n. 267/2000. Il TAR Lazio respinge il ricorso e condanna la società alle spese. Propone appello la società soccombente, lamentando l’errata qualificazione della propria natura in house providing e l’inesistenza dell’obbligo di proprietà delle reti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto un profilo processuale pregiudiziale. L’atto di costituzione dell’appellato, depositato a ridosso dell’udienza, è valutato solo nella veste di resistenza all’appello e non come memoria defensionale, per violazione del termine di trenta giorni liberi previsto dall’art. 73, comma 1, c.p.a.
Nel merito, il primo motivo è respinto. L’appellante sostiene che il giudice di primo grado avrebbe dovuto ricondurre la società alla categoria delle società in house, in applicazione del principio iura novit curia. La Corte ritiene invece corretta la decisione del TAR: la causa petendi è individuata dal ricorrente attraverso la formulazione dei motivi e non può essere integrata d’ufficio. Ai sensi dell’art. 40 c.p.a. il ricorso deve contenere i motivi specifici, e il giudice può accertare l’illegittimità dell’atto solo entro l’area dei vizi dedotti, non potendo pronunciarsi oltre i limiti della domanda fissati dall’art. 34, comma 1, c.p.a.
Nel caso concreto mancava una specifica censura sulla mancata qualificazione come società in house, figura peraltro non citata nel ricorso introduttivo: i soli elementi di fatto allegati non consentivano al giudice di operare quella valutazione.
Il secondo motivo è parimenti infondato. La Corte ricostruisce il quadro normativo: l’art. 3, comma 1, d.m. 16 febbraio 2016 distingue tra amministrazioni pubbliche e soggetti privati, e l’art. 2, comma 1, lettera a) include tra le prime le società a patrimonio interamente pubblico costituite ai sensi dell’art. 113, comma 13, d.lgs. n. 267/2000. Quest’ultimo richiede proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, capitale interamente pubblico e incedibilità del capitale sociale.
La proprietà delle reti costituisce dunque requisito indefettibile, non posseduto dall’interessata: il suo atto costitutivo non contiene alcun richiamo specifico alla disposizione e non vi è stato conferimento della proprietà delle reti e degli impianti. La Corte esclude l’interpretazione analogica dei requisiti di accesso e ritiene inconferente il richiamo alla Corte costituzionale n. 320 del 21 novembre 2011, che non ha inciso sull’art. 113, comma 13. L’appello è respinto, con compensazione delle spese del grado per la peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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