Interdittiva antimafia e riesame: obbligatorio il preavviso di rigetto (TAR Lazio n. 452 del 14.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento instaurato su istanza dell’interessato per il riesame dell’informazione interdittiva antimafia, decorso il termine annuale di validità di cui all’art. 86, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, l’interesse legittimo da oppositivo si converte in pretensivo e trovano applicazione le garanzie partecipative della legge n. 241/1990. Alla prefettura compete pertanto l’obbligo di comunicare i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, tanto più quando l’istante alleghi misure di self-cleaning idonee a incidere sul giudizio prognostico. L’omessa comunicazione non può essere giustificata in giudizio dall’amministrazione dimostrando che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990 nel testo vigente dal 17 luglio 2020.
Il Fatto
La Prefettura di Latina aveva adottato nel 2019 un’interdittiva antimafia nei confronti di un’impresa individuale operante nel trasporto merci su strada, rilevando la presenza in organico di tre dipendenti gravati da situazioni ostative. Il provvedimento era stato confermato dal giudice amministrativo e, in appello, dal Consiglio di Stato.
Nel 2021 l’impresa ha chiesto il riesame dell’interdittiva, deducendo il decorso del termine annuale e l’avvenuto licenziamento dei dipendenti controindicati. La prefettura ha confermato il provvedimento, valorizzando l’assunzione, avvenuta nel marzo 2021, di un ulteriore dipendente controllato in passato in compagnia di un soggetto ritenuto vicino a un clan camorristico. Contro tale diniego l’impresa ha proposto ricorso, lamentando in via principale la violazione delle garanzie partecipative.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso sotto l’assorbente profilo procedimentale. Richiamando l’art. 86, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, il Tribunale osserva che la validità annuale dell’informazione antimafia non ne determina la cessazione degli effetti, ma attribuisce all’interessato la facoltà di chiedere il riesame. A fondamento della decisione il giudice richiama la giurisprudenza amministrativa (Cons. Sic., sez. giur., 18 luglio 2022 n. 847; sez. giur., 31 gennaio 2022 n. 152) e la Corte cost. n. 57/2020, secondo cui alla scadenza del termine occorre verificare la persistenza delle circostanze poste a fondamento dell’interdittiva.
Da qui la qualificazione dell’interesse: se nella fase di contestazione del provvedimento l’interesse è oppositivo, con la richiesta di riesame esso diventa pretensivo e non vi è ragione di dubitare dell’applicazione delle norme sulla partecipazione e sull’obbligo di motivazione. Il procedimento è ad istanza di parte, dunque opera l’art. 10-bis l. n. 241/1990, potendo instaurarsi un contraddittorio idoneo a condizionare il contenuto del provvedimento finale.
Il Tribunale rileva che la necessità della partecipazione è già riconosciuta dall’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011, introdotto dall’art. 48, comma 1, lett. a), n. 2), d.l. n. 152/2021, convertito nella legge n. 233/2021. Nel caso concreto, l’applicazione dell’art. 10-bis avrebbe consentito un utile contraddittorio sull’intenzione di allontanare anche l’ulteriore dipendente controindicato, misura di self-cleaning idonea a incidere sul giudizio prognostico. La prefettura avrebbe dovuto integrare l’istruttoria con il contributo dell’impresa e motivare sull’irrilevanza di tale misura.
Nessuna giustificazione della pretermissione è stata addotta nell’atto, né in termini di celerità, né di segretezza, né di preminente tutela dell’ordine pubblico: in una vicenda analoga la mancanza di motivazione è stata ritenuta viziante anche rispetto all’art. 92, comma 2-bis (TAR Campania, Napoli, sez. I, 15 ottobre 2024 n. 5409). Quanto all’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, nel testo introdotto dall’art. 12, comma 1, lett. i), d.l. n. 76/2020, convertito nella legge n. 120/2020 ed in vigore dal 17 luglio 2020, l’amministrazione non può dimostrare in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso (Cons. Stato, sez. V, 13 agosto 2024 n. 7119; sez. II, 23 maggio 2023 n. 5098). Le argomentazioni difensive, peraltro generiche, restano così prive di rilevanza.
Il primo motivo è pertanto accolto, con annullamento della nota prefettizia del 23 giugno 2022. Restano assorbite le censure sostanziali, mentre sono impregiudicati il potere e il dovere di provvedere nuovamente sull’istanza di aggiornamento. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 3.000,00, oltre accessori e rifusione del contributo unificato.
Nota della Redazione
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