Soccorso istruttorio escluso per il punteggio autodichiarato dal candidato (TAR Lombardia n. 1278 del 29.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il soccorso istruttorio non può essere attivato, in sede di concorso pubblico, quando la dichiarazione da integrare o correggere riguardi un elemento rimesso alla responsabilità esclusiva del candidato, quale l’indicazione del punteggio del titolo di accesso. La correzione postuma di un’autodichiarazione del concorrente è inammissibile, poiché determina un vantaggio rispetto agli altri partecipanti e viola il principio della par condicio. L’Amministrazione non è onerata di un intervento attivo quando non dispone di elementi concreti per rilevare l’errore, dovendo essa invocare l’ordinaria diligenza e non la sostituzione del candidato nell’assolvimento dei propri oneri. Sul candidato grava il principio di autoresponsabilità, con la conseguenza che questi sopporta gli esiti pregiudizievoli delle proprie dichiarazioni.

Il Fatto

Il ricorrente ha partecipato alla procedura concorsuale straordinaria ex art. 59, comma 9-bis, d.l. n. 73/2021, indetta con D.M. 6 maggio 2022, n. 1081, per la classe di concorso B011 – Laboratori di scienze e tecnologie agrarie per la Lombardia. Nel compilare il modulo prestampato ha dichiarato, per il diploma di perito agrario, il punteggio di 3,75 punti, secondo i criteri dell’Allegato B al D.M. n. 326/2021, senza indicare la votazione di maturità conseguita (95/100), che gli avrebbe consentito un punteggio superiore.

In graduatoria gli è stato così attribuito un totale di 15 punti anziché 21,25. L’istanza di autotutela è stata respinta il 30.08.2022 sul rilievo che l’Amministrazione non risponde degli errori commessi dal candidato nella presentazione della domanda. Il ricorrente ha quindi impugnato il decreto di approvazione della graduatoria, deducendo la violazione dell’art. 6 legge n. 241/1990 e l’eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione, sostenendo che l’errore costituisse una mera irregolarità e imponesse il soccorso istruttorio. La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza n. 1254 del 25.10.2022.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama e conferma le ragioni espresse in sede cautelare. Il ricorrente ha compilato il modulo inserendo espressamente la richiesta di avvalersi del punteggio di 3,75 indicato nell’Allegato B al D.M. n. 326/2021, senza però precisare il voto di maturità. Da un lato, dunque, l’Amministrazione non aveva elementi per rilevare l’errore; dall’altro, era onere del candidato indicare il punteggio derivante dal titolo di studio.

A fronte di un punteggio autodeterminato, correttamente non è stato attivato il soccorso istruttorio. Un intervento attivo dell’Amministrazione su una dichiarazione rimessa alla sfera di esclusivo dominio del candidato avrebbe prodotto un vulnus al principio della par condicio dei partecipanti. L’istituto, diretto a consentire la regolarizzazione o l’integrazione della documentazione, non può produrre un effetto vantaggioso a danno degli altri candidati, come affermato da Consiglio di Stato, Sez. V, n. 7975 del 22.11.2019.

La giurisprudenza è costante nell’individuare il limite del soccorso istruttorio nell’impossibilità di violare la par condicio e nella autoresponsabilità dei candidati: in presenza di una previsione chiara e della sua inosservanza, l’invito all’integrazione costituirebbe palese violazione del principio di parità, come ribadito da Cons. Stato, Sez. III, n. 6752 del 28.11.2018 e, in termini, da TAR Abruzzo, n. 413 del 03.08.2023 e TAR Calabria, n. 912 del 19.06.2023.

Nel caso concreto, l’attivazione del soccorso istruttorio non era neppure esigibile, poiché l’Amministrazione, anche invocando l’ordinaria diligenza, non aveva motivi per dubitare della correttezza della dichiarazione. Una correzione postuma del modello precompilato avrebbe finito per avvantaggiare il ricorrente rispetto ai candidati che avevano correttamente indicato il punteggio. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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