Le recinzioni in fascia di rispetto stradale soggiacciono al vincolo anche nei centri abitati (TAR Lombardia n. 229 del 30.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le recinzioni rientrano tra le opere soggette al vincolo della fascia di rispetto stradale, quale definita dall’art. 2, comma 1, n. 22, d.lgs. n. 285/1992, indipendentemente dalla loro funzione di esercizio dello ius excludendi alios. Nei centri abitati l’art. 18 cod. strada rinvia alle prescrizioni del regolamento in materia di recinzioni e piantagioni, strumentali alla sicurezza della circolazione. Il regolamento edilizio comunale che estende alla tratta interna al centro abitato la distanza dal ciglio stradale prevista dall’art. 26, comma 4, lett. b), d.P.R. n. 495/1992 non viola la norma statale, perché ne attua la finalità di tutela del campo visivo. Il regolamento edilizio, in quanto atto generale, è impugnabile unitamente all’atto applicativo.
Il Fatto
La società ricorrente impugna l’ordinanza con cui il Responsabile del Settore Gestione del Territorio del Comune ha intimato la rimozione della recinzione realizzata al limite del ciglio stradale su un’area identificata in catasto, irrogando una sanzione di € 1.000,00, ridotta a € 500,00 in caso di pagamento entro sessanta giorni. L’atto richiama gli artt. 31 e 56 del Regolamento Edilizio approvato con delibera consiliare n. 52 del 28.11.2019.
La ricorrente censura l’ordinanza sotto due profili: la posa della recinzione sarebbe espressione del diritto dominicale di chiudere il fondo ai sensi dell’art. 841 cod. civ.; l’art. 31 del Regolamento edilizio avrebbe esteso al tratto interno al centro abitato una prescrizione sulle distanze che il d.P.R. n. 495/1992 contempla solo fuori dai centri abitati. Il Comune eccepisce l’inammissibilità per tardività e mancata impugnazione del regolamento, chiedendo in subordine il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità. Il regolamento edilizio, in quanto norma generale, può essere impugnato insieme all’atto applicativo e, dunque, con la stessa ordinanza di rimozione. Il ricorso è pertanto ammissibile.
Nel merito il Tribunale ricostruisce la nozione di fascia di rispetto. L’art. 2, comma 1, n. 22, d.lgs. n. 285/1992 la definisce come la striscia di terreno esterna al confine stradale sulla quale sussistono vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili. Da ciò discende che le recinzioni soggiacciono al vincolo stradale indipendentemente dalla finalità di delimitazione della proprietà.
Il percorso argomentativo si sposta poi sull’art. 18 cod. strada. Nei centri abitati la norma rinvia alle più specifiche prescrizioni del regolamento, prevedendo fasce di rispetto che inibiscono nuove costruzioni, ricostruzioni e ampliamenti (comma 1) e dettando prescrizioni per recinzioni e piantagioni (comma 4). Queste ultime devono essere realizzate in conformità ai piani urbanistici e di traffico e non possono ostacolare o ridurre il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione.
Il Regolamento Edilizio comunale ha esercitato tale competenza stabilendo all’art. 31 che la realizzazione di recinzioni è soggetta a titolo abilitativo e che lungo la strada ex SS 11, anche nel tratto interno al centro abitato, trova applicazione l’art. 26, comma 4, lett. b), d.P.R. n. 495/1992. Poiché la distanza della recinzione dal ciglio stradale è finalizzata a garantire il campo visivo per la sicurezza della circolazione, il Collegio esclude che il Comune abbia esercitato la propria competenza in contrasto con la norma statale.
Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese di giudizio tra le parti per giustificati motivi.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.