Indebito pensionistico e dolo del pensionato per omessa comunicazione della rioccupazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 26206 del 04.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di indebito previdenziale, il requisito della inoccupazione costituisce elemento costitutivo del diritto alla pensione di anzianità, la cui ratio, estesa anche alla pensione di vecchiaia, risiede nella presunzione di bisogno che giustifica, ai sensi dell’art. 38 Cost., l’erogazione della prestazione sociale. La prosecuzione del rapporto di lavoro subordinato e il reddito che ne consegue escludono lo stato di bisogno e l’esigenza di mezzi adeguati. L’omessa o incompleta segnalazione di circostanze incidenti sul diritto alla pensione, non conosciute né conoscibili dall’ente, non integra un mero silenzio ma dolo del pensionato, idoneo a escludere l’applicazione delle norme che limitano la ripetibilità delle somme non dovute, in deroga alla regola generale dell’art. 2033 cod. civ.

Il Fatto

La Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza n. 436/2020, respingeva l’appello dell’Inps avverso la pronuncia del tribunale che aveva accolto la domanda del pensionato volta a dichiarare non ripetibile l’indebito pensionistico contestato per il periodo 1.1.2008 – 31.12.2012, per l’importo complessivo di € 52.447,99. L’indebito era fondato sulla contemporanea prestazione di lavoro dipendente e sull’erogazione del trattamento pensionistico di anzianità.

Il giudice di merito aveva ritenuto che il pensionato, all’atto della domanda di pensione, avesse cessato la precedente attività e non avesse agito con dolo, avendo effettuato tutte le comunicazioni di legge, mentre l’indebito era scaturito da un errore dell’Istituto. L’Inps ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo di violazione di legge; il pensionato ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il ricorso investe la disciplina dell’art. 2033 cod. civ., dell’art. 52 della legge n. 88/1989 e dell’art. 13 della legge n. 412/1991. La Corte territoriale aveva affermato l’irripetibilità dell’indebito sul presupposto delle comunicazioni tempestivamente effettuate, dell’omessa verifica annuale dei redditi da parte dell’Istituto e delle implicazioni del d.l. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, in materia di cumulo tra reddito da lavoro dipendente e pensione di anzianità.

La Corte di cassazione ritiene il motivo fondato. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che il requisito della inoccupazione ha natura di elemento costitutivo del diritto alla pensione di anzianità (richiamate, tra le altre, Cass. n. 16789/2014, Cass. n. 4480/2013, Cass. n. 4898/2012, Cass. n. 19337/2018). La relativa ratio, estesa anche alla pensione di vecchiaia, consiste in una presunzione di bisogno che giustifica l’erogazione della prestazione ai sensi dell’art. 38 Cost.

La prosecuzione del rapporto di lavoro subordinato e la produzione del reddito che ne deriva escludono lo stato di bisogno e, dunque, l’esigenza di garantire al lavoratore mezzi adeguati alle sue esigenze di vita. Ne discende che la prestazione non può essere erogata se non dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Nel caso concreto la domanda di pensione è del 24.10.2007, il nuovo rapporto di lavoro è iniziato il 5.11.2007 e il trattamento ha avuto decorrenza dal successivo 1.1.2008: il fatto costitutivo del diritto non sussisteva al momento del riconoscimento.

Non rileva che il datore di lavoro avesse comunicato l’assunzione al Centro per l’impiego, poiché il pensionato non aveva comunicato la propria rioccupazione, intervenuta poche settimane dopo la domanda di pensione. La Corte ribadisce che, in tema di indebito previdenziale, l’omessa o incompleta segnalazione di circostanze incidenti sul diritto alla pensione o sulla sua misura, non già conosciute o conoscibili dall’ente competente, integra dolo del pensionato e esclude la ripetibilità delle somme non dovute. Il ricorso è pertanto accolto, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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