Carente specificità dei motivi per denunciare la violazione di legge e l’abuso dei poteri del procuratore (Cass. civ. Sez. 1 n. 22551 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, ai sensi dell’art. 366, n. 4, cod. proc. civ., il motivo di ricorso per cassazione che denunci la violazione o la falsa applicazione di norme di diritto senza indicare compiutamente il contenuto precettivo delle stesse e senza raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella decisione impugnata, non potendosi demandare alla Corte un’attività esplorativa ufficiosa. Parimenti inammissibile è la censura che, avverso la declaratoria di novità della questione operata dal giudice d’appello, non provveda alla trascrizione degli atti di causa dei gradi di merito idonei a dimostrare l’avvenuta introduzione della questione stessa. Gli atti di disposizione compiuti dal debitore su beni pignorati non sono nulli, ma soltanto inopponibili al creditore pignorante e ai creditori intervenuti nella procedura esecutiva.
Il Fatto
La proprietaria di alcuni terreni, occupati d’urgenza dal Comune per la realizzazione di un piano di insediamenti produttivi, conveniva in giudizio l’ente locale, chiedendone la condanna al risarcimento per la legittima e illegittima occupazione. Nel corso del giudizio, il Comune eccepiva l’avvenuto accordo transattivo stipulato con il procuratore della donna, che aveva accettato un indennizzo e rinunciato a ogni azione. A seguito del decesso dell’attrice, il giudizio veniva proseguito dall’erede, che impugnava la sentenza della Corte d’appello di Salerno, la quale, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato la decadenza del Comune dal diritto di chiamare in causa il terzo, confermando nel resto la validità degli accordi e la sussistenza della legittimazione ad agire.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminando il primo motivo di ricorso, incentrato sulla presunta carenza di legittimazione attiva della mandante e del suo procuratore per l’esistenza di un vincolo pignoratizio sui beni, ha rilevato l’inammissibilità della censura. Il ricorrente, pur denunciando la violazione di norme di legge, non si era fatto carico di spiegare le ragioni per cui la conclusione della Corte territoriale, in punto di validità della procura e dell’accordo, fosse erronea, limitandosi a una critica apodittica. La Suprema Corte ha inoltre precisato che le norme richiamate, relative al pignoramento, non limitano i diritti di disposizione del debitore, rendendo gli atti semplicemente inopponibili ai creditori.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità della doglianza relativa all’abuso dei poteri rappresentativi del procuratore, rilevando come il ricorrente non avesse adeguatamente censurato lo snodo motivazionale con cui la Corte d’appello aveva giudicato la questione nuova. Tale contestazione avrebbe imposto la trascrizione degli atti di causa volti a dimostrare l’introduzione della questione nei gradi di merito, attività del tutto omessa nel ricorso. È stato altresì stigmatizzato il carattere generico della critica al materiale istruttorio, nonché la novità del riferimento a una nota del custode mai menzionata nella sentenza impugnata.
Infine, il terzo motivo, concernente la ritenuta mancata prova della pendenza di una procedura esecutiva, è stato reputato inammissibile in quanto consistente in una critica al prudente apprezzamento del materiale istruttorio compiuto dal giudice di merito. La Corte ha escluso che l’accertamento del primo giudice possa prevalere di per sé su quello del giudice d’appello, ribadendo che la valutazione delle prove è riservata al merito e non è sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti di legge.
In conclusione, il ricorso è stato dichiarato complessivamente inammissibile e il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese di lite in favore dei resistenti costituiti. La Corte ha altresì dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.