Indennità di bilinguismo parametrata al titolo di studio novellato per l’accesso (TAR Trentino-Alto Adige n. 135 del 27.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’indennità di bilinguismo prevista per il pubblico impiego in provincia di Bolzano va parametrata al grado dell’attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca corrispondente al titolo di studio richiesto per l’accesso alla funzione secondo la normativa vigente al momento della corresponsione, e non a quello esistente al momento dell’assunzione. Allorché il dipendente possieda un attestato di livello superiore a quello richiesto per l’accesso, l’indennità è determinata con riferimento al grado dell’attestato corrispondente al titolo di studi d’accesso. L’art. 1 del D.P.R. n. 752/1976 e il successivo art. 4 esprimono un principio di corrispondenza tra livello linguistico e titolo di studio, cui si aggiunge la natura incentivante dell’indennità, che ne impone la rideterminazione dinamica al variare dei requisiti d’accesso. Una lettura statica del rapporto d’impiego produce diseguaglianze ingiustificate tra dipendenti che svolgono la medesima funzione con identica competenza linguistica, in violazione del principio costituzionale di uguaglianza.

Il Fatto

La ricorrente, appartenente al ruolo degli agenti della Polizia di Stato in servizio in provincia di Bolzano, è in possesso del patentino linguistico “A”, corrispondente al livello C1 del QCER. Percepiva l’indennità di bilinguismo parametrata all’attestato ex patentino “C”, pari a euro 151,97 mensili, ossia al livello B1.

Con pec rivolta all’Amministrazione ha chiesto il riconoscimento dell’indennità corrispondente al livello B2 (ex patentino “B”), pari a euro 189,94, a far data dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 95/2017, che ha elevato il titolo di studio per l’accesso al ruolo di agente di PS. Non avendo ricevuto risposta, ha agito davanti al TRGA, in giurisdizione esclusiva sul pubblico impiego non contrattualizzato, per l’accertamento del diritto e la condanna al pagamento delle differenze.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla modifica dell’art. 6, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 335/1982, introdotta dall’art. 1, lett. e), n. 1), del d.lgs. n. 95/2017, in vigore dal 7 luglio 2017, che ha innalzato il titolo richiesto per la nomina ad agente al diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Ad esso corrisponde, secondo la tabella dell’art. 4 del D.P.R. n. 752/1976, il livello B2 del QCER.

Il principio di corrispondenza tra titolo di studio e livello linguistico si ricava dall’art. 1 del citato D.P.R., che richiede la conoscenza delle due lingue adeguata alle esigenze del buon andamento del servizio, e dall’art. 4, comma 6, in tema di passaggio a funzioni superiori. I commi quarto e quinto della medesima disposizione disciplinano i casi di discrasia: se l’attestato posseduto è inferiore a quello richiesto, l’indennità segue l’attestato; se è superiore, come nella specie, si computa il grado corrispondente al titolo di accesso.

Il Collegio ribadisce la natura incentivante dell’indennità e la sua impronta dinamica, slegata dai requisiti vigenti all’atto dell’assunzione, con l’unico limite dell’indennità prevista per il grado di attestato rispondente al titolo d’accesso. L’interpretazione statica sostenuta dall’Amministrazione urta contro il principio di uguaglianza: non è tollerabile che due dipendenti con la stessa funzione e la stessa competenza linguistica siano retribuiti diversamente per il solo momento accidentale dell’accesso.

Respinta anche l’eccezione di incostituzionalità per asserita violazione degli artt. 81 e 97 Cost.: la disposizione di copertura finanziaria esiste, e il principio della copertura vale per il legislatore, non per il giudice chiamato ad applicare la legge.

Accolto il ricorso, il Tribunale accerta il diritto all’indennità parametrata al B2 da euro 189,94 a partire dal 7 luglio 2017 e condanna l’Amministrazione alle differenze, pari a euro 37,97 mensili lordi. In virtù dell’eccezione di prescrizione quinquennale, la pretesa è circoscritta al quinquennio antecedente alla pec interruttiva, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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