Indennità di supporto navale: disapplicazione della circolare e prescrizione dei ratei (TAR Sicilia n. 2353 del 01.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’indennità di supporto al dispositivo navale prevista dall’art. 66, comma 2, d.P.R. n. 254/1999 spetta al personale specializzato delle Forze di Polizia effettivamente impiegato in modo esclusivo presso comandi e reparti logistico-addestrativi a supporto del dispositivo navale. Rilevano soltanto il requisito soggettivo della specializzazione e quello oggettivo dell’impiego effettivo, non l’atto formale di preposizione presso un ramo organizzativo. La circolare ministeriale che restringe l’area applicativa della norma o indica un elenco chiuso di reparti è disapplicata, perché non può comprimere un diritto riconosciuto ex lege. L’eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti retributivi va accolta nei limiti dei ratei maturati nei cinque anni anteriori a ciascuna istanza interruttiva. È infine inammissibile per difetto di giurisdizione la domanda di riliquidazione del trattamento di quiescenza, riservata alla Corte dei conti.

Il Fatto

Il ricorrente ha prestato servizio presso reparti della Guardia di Finanza con la specializzazione nel settore delle telecomunicazioni, svolgendo attività di supporto alle reti di radiocomunicazione e ai sistemi dei comandi navali. Nel 2003 ha chiesto la corresponsione dell’indennità di cui all’art. 66, comma 2, d.P.R. n. 254/1999. Dopo un lungo silenzio, l’Amministrazione ha avviato il procedimento e ha respinto l’istanza con due provvedimenti: un preavviso di rigetto del 2022, fondato sulla asserita estraneità del reparto all’elenco dei comandi che assicurano il supporto navale, e un diniego definitivo, che ha invece riconosciuto il requisito soggettivo ma negato quello oggettivo.

Il ricorrente ha impugnato gli atti davanti alla Corte dei conti, che ha declinato la giurisdizione con sentenza del 2023, ritenendo la controversia devoluta al giudice amministrativo quale giudice del rapporto di lavoro. La causa è stata quindi riassunta davanti al TAR Sicilia, con domanda di annullamento, accertamento del diritto all’indennità, condanna al pagamento degli arretrati e riliquidazione del trattamento di quiescenza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto la richiesta di rinvio formulata dal ricorrente dopo che il Presidente ha segnalato in udienza, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., un possibile difetto di giurisdizione sulla domanda pensionistica. La richiesta è respinta: la questione è stata indicata in udienza e non dopo il passaggio in decisione, sicché le parti hanno potuto contraddire in sede di discussione.

È poi accolta l’eccezione di tardività della memoria depositata dall’istituto previdenziale, con stralcio dell’atto. Il deposito è avvenuto l’ultimo giorno utile alle ore 12:02, oltre il limite previsto dall’art. 4, comma 4, allegato 2 al d.lgs. n. 104/2010, secondo cui il deposito effettuato oltre le ore 12:00 si considera eseguito il giorno successivo. Il termine dell’art. 73, comma 1, c.p.a. è perentorio.

Nel merito il Tribunale ricostruisce i due requisiti previsti dalla norma: il possesso della specializzazione e l’impiego effettivo ed esclusivo presso comandi o reparti di supporto ai dispositivi navali. Il diniego è coerente con la lettera della legge, che non richiede alcun atto formale di preposizione, contando il concreto svolgimento delle mansioni, come affermato dal C.G.A.R.S. n. 791 del 2020. La circolare n. 316490 del 26.10.2011, che individua un elenco chiuso di reparti, non può restringere l’area applicativa della norma né comprimere diritti riconosciuti ex lege: va pertanto disapplicata. Poiché dagli atti non emergono elementi contrari all’impiego effettivo ed esclusivo, il diritto all’indennità è accertato.

L’eccezione di prescrizione è parzialmente fondata. Il termine quinquennale decorre dalla progressiva insorgenza dei crediti; ciascuna istanza produce effetti interruttivi solo sui ratei maturati nei cinque anni precedenti. Sono quindi prescritti i crediti anteriori al 17.11.1998 e quelli dal 18.11.2003 al 3.01.2017. Quanto alla domanda di riliquidazione, non si tratta di domanda nuova, secondo il principio di conservazione degli effetti della domanda originaria, ma la pretesa sul trattamento di quiescenza è inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando alla Corte dei conti in via esclusiva. Il ricorso è pertanto parzialmente accolto, con condanna dell’Amministrazione al pagamento degli arretrati non prescritti e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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