Sopravvenuto difetto di interesse e improcedibilità del ricorso al TAR (TAR Lazio n. 15663 del 06.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, improntato al principio della domanda, il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando il ricorrente dichiari, prima che la causa sia trattenuta per la decisione, di non avere più interesse alla pronuncia. Il giudice adito non ha il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse preclude la decisione nel merito e integra i presupposti per la compensazione integrale delle spese processuali.
Il Fatto
Il condominio ricorrente e alcuni condomini hanno chiesto al giudice amministrativo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato da Roma Capitale su un’istanza/diffida con cui sollecitavano l’annullamento e/o la dichiarazione di inefficacia di una S.C.I.A. presentata da una società per la realizzazione di box auto ai piani interrati del complesso immobiliare occupato dai ricorrenti, oltre all’ordine di ripristino e alla nomina di un commissario ad acta.
Con motivi aggiunti i ricorrenti hanno poi impugnato la nota di riscontro fornita dall’Amministrazione nel corso del giudizio e il provvedimento con cui il Municipio ha rigettato l’istanza di accesso agli atti. Nel corso del processo, a seguito di una transazione intervenuta tra le parti, i ricorrenti hanno depositato una memoria dichiarando di non avere più alcun interesse alla prosecuzione del giudizio e alla decisione della causa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che i ricorrenti, con memoria depositata in data 26 marzo 2026, hanno dichiarato in modo univoco il venir meno dell’interesse alla decisione della domanda caducatoria azionata con il ricorso. Tale dichiarazione è stata motivata dall’intervenuta definizione bonaria di tutte le controversie insorte, ivi comprese quelle oggetto del giudizio, e dall’impegno, assunto in virtù dell’atto di transazione, a rinunciare formalmente e irrevocabilmente al giudizio.
Di fronte a questo quadro, il Collegio ha affermato che la dichiarazione univoca delle parti ricorrenti preclude la decisione nel merito della controversia. Ha quindi dichiarato il gravame improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm., richiamando il fondamentale principio della domanda applicabile anche al processo amministrativo.
Il percorso argomentativo si fonda sull’idea che il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso dall’azione della Pubblica Amministrazione. Il processo amministrativo resta perciò nella disponibilità della parte che lo ha attivato: sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, questa ha piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di avere perso interesse al ricorso.
In tale evenienza il giudice adito, non avendo né il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse. La Corte ha richiamato in proposito Consiglio di Stato, Sezione II, n. 7422/2023, n. 3061/2018, Consiglio di Stato n. 4913/2012 e n. 3848/2016, oltre a pronunce di TAR Lazio n. 10053/2023 e TAR Puglia, Lecce, n. 579/2024.
L’Amministrazione resistente, costituitasi in resistenza, ha preso atto della formale dichiarazione di sopravvenuto difetto d’interesse. Stante la definizione in rito del processo, il Collegio ha disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio.
Nota della Redazione
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