Indennizzo fauna selvatica limitato al valore del prodotto perduto (Cons. Stato n. 7733 del 03.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il contributo riconosciuto dalla Regione per i danni causati dalla fauna selvatica alle colture agrarie, ai sensi della legge regionale Abruzzo n. 10/2003, ha natura indennitaria e non risarcitoria: trova fondamento nel valore della solidarietà, prescinde dalla colpa, non richiede la prova del nesso causale e opera entro i limiti delle disponibilità di bilancio. Esso è pertanto parametrato al solo valore del prodotto perduto, quale valore vegetativo delle colture, e non al valore del prodotto trasformato né alla riduzione futura della produzione. I criteri civilistici di commisurazione del danno risarcibile, compresi la causalità giuridica, l’evitabilità e la prevedibilità, restano estranei a questa misura semplificata e automatica. L’eventuale pregiudizio ulteriore può essere fatto valere a diverso titolo e con diverso meccanismo, secondo le regole della responsabilità civile.
Il Fatto
Il titolare di un’impresa agricola vitivinicola chiedeva alla Regione Abruzzo il ristoro dei danni provocati da cinghiali e cervi ai propri vigneti, in due distinte annualità, invocando la legge regionale n. 10/2003. Gli uffici regionali accertavano le perdite di produzione e quantificavano il contributo sul valore del solo prodotto perduto.
L’interessato impugnava i verbali di accertamento e stima, chiedendo la condanna dell’Amministrazione a corrispondere somme di gran lunga superiori, comprensive del valore del vino ottenibile dalla trasformazione dell’uva e della riduzione produttiva degli anni successivi. Il TAR Abruzzo rigettava entrambi i ricorsi, ritenendo corretta la parametrazione al solo danno emergente. Proponeva quindi appello, censurando il criterio adottato e sostenendo che il prodotto trasformato costituisca esso stesso danno emergente per un’azienda vitivinicola.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato riunisce gli appelli per connessione soggettiva e oggettiva, oltre che per identità della questione giuridica. Il nodo è la lettura dell’art. 4, comma 2, della legge regionale n. 10/2003, che riconosce un contributo pari al cento per cento del valore del prodotto perduto, nei limiti delle disponibilità di bilancio, e dell’art. 4-ter della stessa legge, che demanda alla Giunta la definizione dei criteri e delle modalità di concessione.
La Sezione ritiene corretta l’interpretazione seguita dall’Amministrazione e avallata dal giudice di primo grado, fondata sulla lettera e sulla ratio dell’intervento normativo. Le modalità operative regionali ancorano i parametri al prodotto ottenuto dalla raccolta, non a quello trasformato. Soprattutto, la misura ha natura semplificata e automatica: non richiede la prova del nesso causale e del danno concretamente subito, e non dà rilievo ai criteri civilistici di commisurazione. La sua matrice è indennitaria, non risarcitoria, e il suo limite è rappresentato dalle risorse stanziate in bilancio.
Da qui la conseguenza: il contributo non copre il pregiudizio integrale. L’integrale riparazione esige i requisiti della responsabilità civile e potrebbe, in linea teorica, giustificare una domanda separata, ma a diverso titolo e con diverso meccanismo. La Corte richiama sul punto la giurisprudenza costituzionale secondo cui la regola dell’integralità della riparazione non ha copertura costituzionale, purché sia garantita l’adeguatezza del risarcimento (sentenze n. 194 del 2018, n. 303 del 2011, n. 199 del 2005, n. 148 del 1999, n. 420 del 1991).
Quanto alla riduzione produttiva degli anni successivi, la Sezione osserva che l’Amministrazione aveva dedotto, senza specifica contestazione, l’impossibilità di definire a priori i parametri futuri di stima. L’eccezione di inutilizzabilità degli atti depositati dalla controparte resta assorbita, poiché la ratio decidendi la rende ininfluente. Gli appelli sono quindi respinti, con compensazione integrale delle spese del secondo grado per la natura degli interessi coinvolti e il carattere risalente della controversia.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.