Concordato sulla pena in appello: effetti preclusivi anche nel giudizio di legittimità (Cass. pen. Sez. VII n. 39255 del 04.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall’art. 599 bis cod. proc. pen. non limita soltanto la cognizione del giudice di secondo grado, ma produce effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso per cassazione che deduca, in termini generici, vizi di motivazione relativi all’affermazione di responsabilità o alla determinazione della pena, qualora tali questioni siano state oggetto di rinuncia in funzione dell’accordo sulla pena. Il meccanismo opera in modo analogo alla rinuncia all’impugnazione, esaurendo il potere di censura sulle questioni ricomprese nell’accordo. La declaratoria di inammissibilità va pronunciata con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata.

Il Fatto

Alcuni imputati proponevano ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di appello aveva confermato la condanna loro inflitta, previo accoglimento della richiesta di concordato sulla pena ex art. 599 bis cod. proc. pen., con contestuale rinuncia agli altri motivi di appello e riduzione della pena nella misura concordata tra le parti.

I ricorrenti deducevano, in termini ritenuti del tutto generici, vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità per taluni di essi e alla determinazione della pena per altri; uno dei ricorrenti contestava specificamente il computo della pena, mentre altri due sollevavano questioni di illegittimità costituzionale della pena prevista per il reato di cui all’art. 74 T.U. stup.. La questione centrale atteneva alla possibilità di coltivare in sede di legittimità questioni oggetto della rinuncia operata in funzione dell’accordo.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via prioritaria la questione della portata preclusiva del concordato sulla pena concluso in appello. La Sezione VII ribadisce che il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall’art. 599 bis cod. proc. pen. non si traduce in un mero limite alla cognizione del giudice di secondo grado, ma esplica effetti più ampi, estendendosi all’intero svolgimento processuale.

Il percorso argomentativo muove dal parallelismo con la rinuncia all’impugnazione: come quest’ultima comporta la definitività del provvedimento sulle questioni rinunciate, così la rinuncia operata in funzione dell’accordo sulla pena preclude la possibilità di riproporre in cassazione le questioni che ne sono state oggetto. La Corte richiama sul punto un indirizzo consolidato, citando Sez. 5 n. 29243 del 2018, Sez. 2 n. 4727 del 2018 e Sez. 6 n. 8912 del 2018.

Quanto alla dedotta erroneità del computo della pena, la Corte osserva come la pena concordata dalle parti corrisponda a quella irrogata con la sentenza, a fronte della modifica intervenuta in udienza dopo che il P.G. aveva manifestato il dissenso alla pena inizialmente proposta. La censura risulta pertanto priva di fondamento.

Le questioni di legittimità costituzionale della pena prevista per il reato di cui all’art. 74 T.U. stup. sono dichiarate già decise dalla Corte costituzionale con pronuncia di inammissibilità, richiamata nella sentenza del 19 luglio 2024, n. 138.

L’inammissibilità dei ricorsi viene quindi dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, mediante ordinanza ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Da essa deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, determinata in misura equitativa in relazione alle questioni dedotte.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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