Ottemperanza al giudicato e onere probatorio dell’Amministrazione debitrice (TAR Sicilia n. 3310 del 21.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto il pagamento di crediti trova applicazione il principio generale secondo cui il creditore che agisce per l’adempimento prova soltanto la fonte, negoziale o legale, del proprio diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell’inadempimento della controparte. Il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, ai sensi dell’art. 2697, secondo comma, cod. civ. L’Amministrazione resistente che non alleghi alcuna valida giustificazione dell’inadempimento e rinunci a dimostrare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto di credito non oppone alcun motivo idoneo a paralizzare la pretesa. Il ricorso per esecuzione del giudicato è pertanto fondato e si impone la nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso del termine assegnato all’Amministrazione.
Il Fatto
Il Tribunale di Catania – Sezione Lavoro, con sentenza emessa nel giudizio instaurato dalla ricorrente, ha dichiarato il suo diritto a percepire la Retribuzione Professionale Docenti ai sensi dell’art. 7 CCNL 15.3.2001 e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della somma maturata per il servizio svolto nell’anno scolastico 2020/21, oltre accessori.
Il titolo è stato notificato all’Amministrazione, che non ha provveduto al pagamento. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per esecuzione del giudicato, chiedendo la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito in giudizio senza dedurre alcuna giustificazione del proprio inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica in via preliminare l’ammissibilità del ricorso, ritualmente proposto ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Risulta provata la notifica del titolo presso la sede reale dell’Amministrazione e il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 rispetto alla notifica del ricorso per ottemperanza.
Nel merito, la sentenza risulta tutt’ora non eseguita. L’Amministrazione resistente non ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento malgrado la notifica del titolo. Il Collegio richiama il principio generale sul riparto dell’onere probatorio nelle cause di ottemperanza relative al pagamento di crediti, richiamando la giurisprudenza amministrativa conforme (TAR Sicilia, Catania, sez. III, n. 1311 del 2024 e n. 2942 del 2023).
Il Ministero ha rinunciato a dimostrare la sussistenza di eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto di credito, come invece sarebbe stato suo onere in ossequio all’art. 2697, secondo comma, cod. civ. Non si ravvisano, dunque, motivi giustificativi dell’inadempienza dell’Amministrazione debitrice.
Il ricorso è quindi fondato. Il Collegio ordina all’Amministrazione di conformarsi al giudicato, attribuendo alla ricorrente la somma liquidata nella pronuncia oggetto del giudizio di ottemperanza, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, è nominato fin d’ora commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega ad altro dipendente adeguatamente qualificato, che provvederà, su istanza della parte interessata e nell’ulteriore termine di sessanta giorni, al compimento degli atti necessari all’esecuzione del titolo. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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