La partenza da stallo errato è violazione regolamentare sindacabile e fonda il risarcimento della chance di vittoria (TAR Lazio n. 13302 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La fase della partenza, disciplinata dagli artt. 181, 184 e 187 del Regolamento delle corse al galoppo, è strutturalmente preordinata ad assicurare la parità delle condizioni iniziali della competizione: la collocazione dei cavalli negli stalli loro assegnati non costituisce un dato neutro, ma attiene alle pre-condizioni di legittimità della gara, la cui violazione integra una violazione regolamentare sindacabile in sede disciplinare. L’art. 8, commi 6 e 8, delle Norme di procedura disciplinare, nel consentire l’appello avverso le decisioni dei Commissari di Riunione e delle Giurie per violazione o falsa applicazione del Regolamento, esclude dal sindacato solo gli apprezzamenti fattuali sullo svolgimento della corsa (il c.d. merito sportivo), non anche la verifica della corretta applicazione delle norme regolamentari. L’omessa pronuncia della Commissione di Disciplina di Appello su una siffatta doglianza, arrestatasi a una declaratoria di inammissibilità, legittima il risarcimento del danno a titolo di perdita di chance, da liquidarsi equitativamente quando l’esito della competizione, ove svoltasi regolarmente, non sia ricostruibile con certezza.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria del cavallo giunto secondo nel Premio Omenoni del 15 ottobre 2023, deduceva che il cavallo vincitore fosse partito da uno stallo diverso da quello sorteggiato, avvantaggiandosi durante il percorso. Proponeva appello alla Commissione Disciplina di Appello MASAF, la quale dichiarava il gravame inammissibile, ritenendo insussistente un provvedimento sanzionatorio impugnabile e richiamando l’art. 197 del Regolamento delle corse al galoppo, che sancisce la definitività e inappellabilità dell’ordine di arrivo. Avverso tale decisione la società ricorreva al TAR Lazio, deducendo la violazione degli artt. 143, 148, 181, 187 e 197 del Regolamento e dell’obbligo di lealtà sportiva, chiedendo l’annullamento e il risarcimento del danno, pari al differenziale tra il primo e il secondo premio. Si costituiva il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione e la tardività della memoria di replica depositata dalla ricorrente il 13 maggio 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente accolto l’eccezione di tardività della memoria depositata dalla ricorrente il 13 maggio 2026, oltre il termine di trenta giorni liberi prima dell’udienza ex art. 73, comma 1, c.p.a., rilevando come i riferimenti al contrasto con la successiva decisione n. 21/2026 della stessa Commissione integrassero motivi nuovi. Ha invece escluso profili di difetto di contraddittorio, richiamando la giurisprudenza secondo cui nei procedimenti disciplinari ippici non sussistono controinteressati in senso tecnico, trattandosi di procedimenti a valenza giustiziale retti da disciplina speciale, estranei all’applicazione della legge n. 241/1990.
Nel merito, il Tribunale ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione ai fini della domanda risarcitoria, rilevando che la cognizione sulle domande di risarcimento del danno conseguenti a decisioni della giustizia sportiva appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, senza che occorra approfondire i limiti della cognizione sulle sanzioni disciplinari in materia ippica. Ha quindi scrutinato la legittimità della decisione impugnata, censurando l’assunto dell’Avvocatura secondo cui la questione attenesse al merito sportivo.
Il Collegio ha osservato che l’art. 8, comma 6, delle Norme di procedura disciplinare consente l’appello avverso qualsiasi decisione sanzionatoria, mentre il comma 8 limita l’appello per gli apprezzamenti fattuali sulle corse ai soli vizi di violazione o falsa applicazione del Regolamento. Ne ha desunto che il riesame della regolare assegnazione e occupazione degli stalli di partenza, profilo anteriore e presupposto allo svolgimento della competizione, ricade nell’ambito del sindacato consentito, non versandosi in ipotesi di merito sportivo. La censura della ricorrente non mirava a una rivalutazione tecnica della gara, ma alla verifica del rispetto delle norme regolamentari sulla partenza, la cui violazione emergeva dalla stessa decisione impugnata. Il ricorso è stato quindi ritenuto fondato nella parte in cui censura l’omesso esame della dedotta violazione regolamentare.
Quanto alla domanda risarcitoria, il Tribunale ha escluso che l’irregolarità della partenza possa ritenersi priva di rilievo, potendo incidere sulle condizioni della competizione e sulla chance di vittoria del cavallo della ricorrente. Ha tuttavia rilevato che l’alterazione delle condizioni iniziali della gara impedisce di ricostruire con certezza l’esito della competizione ove svoltasi regolarmente, non potendosi affermare che il cavallo giunto secondo avrebbe necessariamente conseguito il primo posto. La domanda è stata pertanto accolta solo nei termini della perdita di chance, equitativamente liquidata nella misura del 50% del differenziale tra primo e secondo premio, pari a euro 4.641,00, oltre accessori, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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