Revoca licenza per ritrovo di pregiudicati e gestione familiare continuativa (C.G.A.R.S. n. 469 del 09.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revoca della licenza di polizia ai sensi dell’art. 100, comma 2, T.U.L.P.S. presuppone la ripetizione dei fatti che avevano determinato la sospensione, e la valutazione della loro gravità e persistenza rientra nella discrezionalità del Questore. Il requisito della reiterazione può essere integrato dalla continuità gestionale dell’esercizio con i precedenti titolari, quando l’attività sia di fatto riferibile a soggetti pregiudicati. L’art. 100 T.U.L.P.S. non richiede che l’esercente conosca la pericolosità degli avventori né che possa impedirne la presenza: rileva l’esigenza obiettiva di tutela dell’ordine pubblico e l’effetto dissuasivo sui soggetti indesiderati. Il carattere vincolato e non rinviabile del provvedimento di pubblica sicurezza rende irrilevante l’eventuale violazione delle garanzie partecipative, operando la sanatoria dei vizi formali ex art. 21-octies legge n. 241/1990.
Il Fatto
Il titolare di un pubblico esercizio di somministrazione, sito in prossimità del mercato ortofrutticolo e munito di SCIA comunale, otteneva nel settembre 2018 la licenza di polizia per l’installazione di apparecchi da svago e presentava nel febbraio 2019 istanza per il rilascio del titolo necessario alla raccolta delle scommesse ex art. 38, comma 2, d.l. n. 223/2006.
Nel maggio 2019 il Questore disponeva la revoca della licenza per gli apparecchi e rigettava l’istanza sulle scommesse, sull’assunto che il locale costituisse abituale ritrovo di persone pregiudicate. Il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, respingeva il ricorso; l’esercente appellava riproponendo i motivi di primo grado.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’appello e affronta anzitutto il profilo della reiterazione. L’appellante sostiene che il provvedimento avrebbe confuso i presupposti della sospensione con quelli della revoca, mancando il requisito della ripetizione dei fatti. La censura è respinta sul piano fattuale: il provvedimento dà conto che il locale, già gestito in passato da soggetti della stessa famiglia, era stato oggetto di altri provvedimenti sanzionatori e che, pur risultando le autorizzazioni formalmente intestate all’appellante, l’esercizio era di fatto gestito da un familiare con precedenti e destinatario di avviso orale. A questa continuità gestionale il C.G.A.R.S. ancora il requisito della ripetizione, così ricostruendo la sequenza sospensione-revoca ipotizzata dall’art. 100 T.U.L.P.S.. Sul piano del diritto, il secondo comma dell’art. 100 attribuisce al Questore un potere discrezionale, cui si affianca la clausola generale dell’art. 10 T.U.L.P.S. sulla revoca in caso di abuso dell’autorizzazione.
Quanto all’istruttoria e alla motivazione, la Corte le ritiene adeguate, richiamando per relationem la relazione dei Carabinieri, che documenta la storica frequentazione del locale da parte di esponenti della criminalità organizzata e comune. Il Collegio ribadisce che l’art. 100 T.U.L.P.S. non ha riguardo alla possibilità effettiva dell’esercente di conoscere i precedenti degli avventori o di impedirne la presenza, ma all’esigenza obiettiva di tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza, indipendentemente da ogni responsabilità del titolare.
Il terzo motivo, sulla violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, è respinto sul rilievo che l’attività di pubblica sicurezza è vincolata, doverosa e non rinviabile, con la conseguenza che l’inosservanza delle garanzie partecipative resta irrilevante per effetto del principio di sanatoria di cui all’art. 21-octies legge n. 241/1990. Il quarto motivo, sulla abnormità e sul difetto di proporzionalità e ragionevolezza, cade per le stesse ragioni. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 2.000,00.
Nota della Redazione
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