Cessione quote non interrompe permeabilità mafiosa nel controllo giudiziario volontario (TAR Toscana n. 254 del 04.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di informativa antimafia, il rinvio a giudizio per il reato di turbativa d’asta aggravata dall’agevolazione della criminalità organizzata integra gli elementi sintomatici del tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 159/2011, che consente al Prefetto di desumere il pericolo in base a una fattispecie di pericolo e non di certezza. La cessione delle quote societarie a un altro componente della stessa famiglia, intervenuta nell’imminenza della richiesta di rinvio a giudizio e senza reale discontinuità nella gestione effettiva, non elimina il rischio di condizionamento. La valutazione prefettizia deve fondarsi su indizi gravi, precisi e concordanti, secondo la logica del “più probabile che non”, senza scivolare nella sanzione di semplici sospetti.
Il Fatto
Una società attiva nell’estrazione e commercializzazione di materiali inerti chiedeva alla Prefettura di Pisa di permanere nell’elenco dei fornitori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, la c.d. white list. A seguito della comunicazione dei motivi ostativi ex art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011 e dell’audizione dei responsabili, il Prefetto adottava un’informativa interdittiva antimafia, valorizzando il decreto di rinvio a giudizio emesso dal GUP del Tribunale di Reggio Calabria per fatti di turbativa d’asta in un cartello coordinato da esponenti della ‘ndrangheta, nonché i legami di vecchia data di un familiare con soggetti condannati per omicidio in contesto mafioso.
La società impugnava l’interdittiva innanzi al TAR, deducendo la violazione del contraddittorio procedimentale, il travisamento dei presupposti e il mancato contemperamento con l’art. 41 Cost. e con la prevenzione collaborativa. Nelle more otteneva dal Tribunale di Firenze il controllo giudiziario volontario ex art. 34-bis, con sospensione degli effetti dell’interdittiva. La Provincia di Pisa, preso atto dell’interdittiva, aveva nel frattempo escluso la società dal ruolo di mandataria in un RTI aggiudicatario di un appalto integrato per la viabilità del nuovo polo ospedaliero, approvando la modifica soggettiva del raggruppamento. Da qui i motivi aggiunti avverso la determina dirigenziale e il diniego di reintegro.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso principale. Sul primo motivo, relativo al contraddittorio procedimentale, il TAR ritiene che l’audizione sia stata correttamente espletata e che la mancata menzione, nella comunicazione preventiva, del procedimento della DDA di Firenze non abbia inciso sul diritto di difesa: si tratta di elemento rafforzativo, non determinante né innovativo rispetto alle ragioni originarie del diniego. Queste ultime risiedono nella continuità della gestione societaria da parte della stessa cerchia familiare coinvolta in procedimenti per criminalità organizzata.
Sul secondo motivo, il Tribunale ricostruisce la natura del potere prefettizio: la fattispecie di pericolo non richiede la certezza “oltre ogni ragionevole dubbio”, ma indizi gravi, precisi e concordanti valutati secondo la logica del “più probabile che non”, con il limite invalicabile di non sanzionare semplici sospetti, richiamando TAR Toscana, IV sez., n. 994 del 2023 e Cons. Stato, sez. III, n. 758 del 2019. Il rinvio a giudizio del GUP calabrese, sopraggiunto rispetto alla reiscrizione nella white list, è già di per sé idoneo a denotare il rischio, in quanto espressamente ricondotto all’art. 84, comma 4, lett. a).
Il Collegio valorizza inoltre il rapporto tra un familiare e soggetti legati alla ‘ndrangheta, emerso dalle intercettazioni di altra indagine, e osserva che la cessione delle quote, effettuata diciassette giorni prima della richiesta di rinvio a giudizio e in favore di un altro componente della famiglia, non produce alcuna discontinuità nella gestione: la compagine resta composta dai medesimi soggetti. A conferma, lo stesso cessionario ha dichiarato in audizione di aver sempre detenuto l’effettiva gestione dell’impresa, smentendo la coincidenza tra titolarità formale delle partecipazioni e gestione reale.
Quanto al terzo motivo, il TAR esclude che la Prefettura dovesse optare per misure meno restrittive: il quadro istruttorio non consentiva di ritenere occasionali i tentativi di infiltrazione e la società non aveva mai chiesto l’applicazione della prevenzione collaborativa. Passando ai motivi aggiunti, il Collegio respinge l’eccezione di tardività perché gli atti impugnati, successivi alla stipula del contratto, attengono alla fase esecutiva e non rientrano tra gli atti di gara ex artt. 119 e 120 c.p.a., richiamando Cons. Stato, sez. III, n. 319 del 2017. Respinta anche l’inammissibilità per mancata notifica ai controinteressati, il TAR ordina l’integrazione del contraddittorio ex art. 49 c.p.a. nei confronti dei partecipanti al RTI e rimette la causa sul ruolo.
Nota della Redazione
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