Terzo condono in zona vincolata e silenzio-assenso sull’autorizzazione paesaggistica (TAR Sicilia n. 2316 del 25.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In Sicilia il terzo condono edilizio, dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale della normativa regionale di interpretazione autentica, non è ammissibile per le opere realizzate in aree sottoposte anche a vincolo relativo. Ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003, la sanatoria resta circoscritta agli interventi di minore rilevanza, tra i quali non rientra l’aumento di volumetria. Il limite statale opera a monte rispetto alla valutazione paesaggistica, con la conseguenza che non può formarsi alcun silenzio-assenso su un’istanza priva dei presupposti di legge. La natura vincolata del procedimento esclude inoltre che la mancata comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 integri un vizio autonomo.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un’unità immobiliare nell’isola di Lipari, ha realizzato un locale adibito a lavanderia-ripostiglio, della superficie di mq 17,06, e ha presentato domanda di condono edilizio. Il Comune ha chiesto l’integrazione documentale e la ricorrente ha poi richiesto alla Soprintendenza il nulla osta paesaggistico, che è stato negato con ordine di rimessione in pristino. Il Comune ha quindi rigettato l’istanza di sanatoria.

La ricorrente ha impugnato il diniego soprintendentizio con ricorso introduttivo e il successivo rigetto comunale con motivi aggiunti, lamentando la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, il difetto di istruttoria e di motivazione, l’illegittimità derivata e l’avvenuta formazione del silenzio-assenso sull’istanza di condono. Si è costituita la sola Amministrazione regionale, chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina unitariamente ricorso e motivi aggiunti e li ritiene infondati, richiamando i propri precedenti su casi analoghi ai sensi dell’art. 74 c.p.a.. Il punto di partenza è la sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022, che ha dichiarato illegittimo l’art. 1, comma 1, della l.r. n. 19/2021 e, in via consequenziale, le disposizioni collegate: la norma regionale di interpretazione autentica aveva esteso la sanatoria alle aree a vincolo relativo, in contrasto con la riserva statale in materia ambientale.

Da qui la conseguenza operativa: nelle aree vincolate sono sanabili solo gli interventi di minore importanza — restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, opere senza nuovi volumi o superfici — e non gli aumenti di volumetria. Il Collegio richiama l’orientamento del Cons. Stato, Sez. VI, n. 1036 del 2023 e del Cons. Stato, Sez. I, n. 90 del 2023, che individuano quattro condizioni cumulative, tra cui la riconducibilità dell’opera alle tipologie 4, 5 e 6 dell’Allegato 1 e il parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo. Nel caso concreto difettano entrambe.

La motivazione passa poi al profilo paesaggistico: rileva qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza distinzione tra volumi tecnici, interrati o fuori terra, come affermato dal Cons. Stato, Sez. II, n. 4123 del 2023. L’intero territorio delle Isole Eolie è soggetto a vincolo paesistico dal decreto del 7 settembre 1996, anteriore all’ultimazione dell’abuso. Il diniego comunale è quindi atto vincolato, non potendo il Comune discostarsi dalla determinazione soprintendentizia.

Il difetto di preavviso di rigetto non integra vizio, trattandosi di attività amministrativa interamente vincolata, il cui esito non sarebbe mutato con l’apporto partecipativo. Quanto al silenzio-assenso invocato ex art. 46 della l.r. n. 17/2004, la tesi è respinta: la norma riguarda le autorizzazioni ad eseguire opere, non i titoli in sanatoria, ed è comunque stata superata dallo ius superveniens regionale, come rilevato dalla Corte costituzionale n. 155/2021. L’istanza del 2020 è quindi successiva all’abrogazione.

Il Collegio aggiunge un argomento dirimente: il limite dell’art. 32, comma 27, lett. d) opera a monte della valutazione paesaggistica, sicché il silenzio-assenso non è neppure astrattamente configurabile su un’istanza priva dei presupposti di legge. Ricorso e motivi aggiunti sono respinti, con condanna alle spese in favore dell’Amministrazione regionale e nulla per il Comune non costituito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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