Informativa antimafia e irrilevanza delle sopravvenienze penali favorevoli (TAR Puglia n. 1243 del 14.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’informativa interdittiva antimafia si fonda su un giudizio di pericolo di infiltrazione mafiosa da apprezzare in modo sintetico e globale, secondo il parametro del “più probabile che non”. La legittimità del provvedimento si valuta ex ante, alla stregua del canone del tempus regit actum, con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione. Sono pertanto tendenzialmente irrilevanti le successive vicende penali e le misure di self-cleaning, che non producono una illegittimità sopravvenuta dell’informativa già adottata, ma possono essere valorizzate dall’interessato mediante istanza di riesame ai sensi dell’art. 91, comma 5, cod. antimafia. La discrezionalità legislativa in tema di contemperamento tra sicurezza e mezzi di sostentamento non è sindacabile nei termini dedotti, e l’assenza di condanne penali non esclude di per sé la legittimità della misura.
Il Fatto
Una società cooperativa sociale operante nei servizi assistenziali, educativi e formativi impugnava l’informativa interdittiva antimafia emessa nei suoi confronti dalla Prefettura di Taranto nel febbraio 2021, ai sensi degli artt. 84 e 91 del D. Lgs. n. 159/2011, per la ritenuta sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa diretti a condizionarne le scelte e gli indirizzi. Impugnava altresì la nota con cui l’A.N.A.C. aveva comunicato l’iscrizione della misura ai sensi dell’art. 213, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016.
La ricorrente deduceva violazione del principio di irretroattività, disparità di trattamento rispetto ai destinatari di misure di prevenzione, irragionevolezza e sproporzione, difetto di motivazione e travisamento dei fatti. Il Tribunale respingeva l’istanza cautelare con ordinanza confermata in appello dal Consiglio di Stato. Nel corso del giudizio la società veniva ammessa al controllo giudiziario volontario ex art. 34 bis cod. antimafia, poi revocato dalla Corte d’Appello di Lecce con provvedimento del 4 aprile 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma in sede di merito i rilievi dell’ordinanza cautelare, ribadendo che l’informativa si basa su una fattispecie di mero pericolo e su un quadro indiziario grave, preciso e concordante, da valutare in maniera sintetica e non atomistica. Il provvedimento impugnato risultava sorretto da plurimi elementi, tra cui ordinanze di custodia cautelare e l’assunzione fittizia di un soggetto destinatario di misura coercitiva.
Quanto alla censura sulla retroattività, il Tribunale rileva che l’informativa era stata adottata sulla base degli artt. 84 e 91 del D. Lgs. n. 159/2011, con conseguente irrilevanza della questione relativa all’art. 67 cod. antimafia. Secondo un indirizzo consolidato, richiamato anche nella sentenza Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3370 del 2024, l’interdittiva può fondarsi su fatti risalenti nel tempo, purché dall’analisi complessiva emerga un quadro idoneo a giustificare il giudizio di attualità e concretezza del pericolo.
Il giudizio sull’atto, e non sul rapporto, impone di scrutinare la legittimità alla stregua del tempus regit actum, con riferimento alla situazione esistente al momento dell’adozione. Ne deriva l’irrilevanza delle successive vicende penali, fatta salva la facoltà di avanzare istanza di riesame: il Collegio richiama l’art. 91, comma 5, ultimo periodo, cod. antimafia, che consente al Prefetto di aggiornare l’esito dell’informativa al venir meno delle circostanze rilevanti.
Quanto alla pretesa sproporzione per l’assenza di condanne, il Tribunale osserva che, anche a prescindere dagli indizi richiamati, il giudice penale aveva disposto il non luogo a procedere per prescrizione solo per alcuni capi, proseguendo il processo per reati di rilievo. La Corte d’Appello di Lecce, nel dichiarare cessato con esito negativo il controllo giudiziario, aveva chiarito che le misure di self-cleaning sono inidonee, di per sé, a produrre una illegittimità sopravvenuta dell’informativa già adottata.
Il Collegio esclude infine il contrasto con gli artt. 41 e 97 Cost., richiamando la sentenza della Corte cost. n. 180 del 2022 e la n. 57 del 2020: il contemperamento tra sicurezza e libertà economica appartiene alla discrezionalità legislativa, esercitata anche mediante le misure di gestione e sostegno delle imprese interdette. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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