Informativa al solo sindacato con RSA non sufficiente per assegno integrazione salariale (Cons. Stato n. 9176 del 15.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 14 del d.lgs. n. 148/2015 impone all’impresa di comunicare preventivamente le informazioni necessarie tanto alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, quanto alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, senza operare alcuna distinzione tra le due categorie di destinatari. La comunicazione effettuata al solo sindacato munito di RSA nel punto vendita interessato non integra pertanto il precetto normativo, perché la ratio della disposizione è coinvolgere tutte le sigle territoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale, sì da evitare che le situazioni di crisi si traducano in danno dei lavoratori, favorire l’accordo preventivo sull’integrazione salariale e rendere trasparente il percorso conseguente alla crisi d’impresa. Quanto al requisito dell’anzianità lavorativa di trenta giornate presso l’unità produttiva, non è l’INPS a dover dimostrare l’insussistenza dei presupposti della prestazione, gravando sull’azienda richiedente l’onere di provare la sussistenza di tutti gli elementi richiesti dalla normativa per la concessione del beneficio. In presenza di un atto plurimotivato, il rigetto dell’una delle censure avverso un solo profilo motivazionale non travolge il provvedimento.
Il Fatto
Una società operante nella ristorazione commerciale, con unità produttiva presso un aeroporto, ha presentato in due distinte occasioni istanza di accesso all’assegno di integrazione salariale, indicando quale causale la mancanza di lavoro o di commesse e trasmettendo l’informativa sindacale alla sola sigla sindacale munita di RSA presente nel punto vendita interessato.
L’INPS, dopo un supplemento istruttorio, ha respinto entrambe le domande rilevando la mancata trasmissione dell’informativa a tutte le articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e la carenza del requisito soggettivo dell’anzianità di trenta giornate presso l’unità produttiva per tutti i lavoratori indicati come beneficiari. Il TAR Lazio, con due pronunce di identico tenore, ha respinto i ricorsi. La società ha proposto appello, reiterando le censure sulla portata dell’obbligo informativo e sulla sussistenza del requisito di anzianità.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ha riunito gli appelli e li ha respinti, confermando le decisioni di primo grado. Sul primo motivo, il Collegio ha osservato che il dato letterale dell’art. 14 del d.lgs. n. 148/2015 non consente distinzioni: la comunicazione preventiva deve raggiungere sia le rappresentanze aziendali o unitarie, ove esistenti, sia le articolazioni territoriali delle sigle comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La trasmissione al solo sindacato presente in loco resta dunque inidonea a integrare la fattispecie.
Il percorso argomentativo si àncora alla ratio della norma, individuata nella necessità di coinvolgere tutte le sigle territoriali maggiormente rappresentative. Tale coinvolgimento non risponde a un formalismo fine a sé stesso, ma persegue tre finalità concorrenti: evitare che la crisi ricada sui lavoratori, favorire l’accordo preventivo sull’integrazione salariale e garantire trasparenza al percorso che segue alla crisi dell’impresa. Su questo punto il Collegio richiama la propria ordinanza n. 3705 del 2023.
Analogo esito per il secondo motivo. Il primo giudice aveva ritenuto la questione assorbita dalla natura plurimotivata dell’atto, ma ne ha comunque esaminato il merito, disattendendo la tesi dell’appellante. La differenza rispetto al precedente analogo beneficio concesso presso la stessa unità produttiva è netta: si trattava allora di cassa integrazione straordinaria connessa all’emergenza pandemica, svincolata dai requisiti di anzianità propri della normativa ordinaria applicabile nella specie.
Il Collegio ha inoltre richiamato l’orientamento secondo cui non è l’INPS a dover dimostrare l’insussistenza dei presupposti per l’erogazione della cassa integrazione, ma è l’azienda richiedente a dover provare la sussistenza di tutti gli elementi di carattere eccezionale richiesti dalla normativa, atteso che l’elargizione comporta un esborso di risorse pubbliche in deroga al principio della libertà e della responsabilità d’impresa (richiamate Sez. III n. 7098 del 2022 e Sez. II n. 8685 del 2021).
Nel caso concreto, la documentazione prodotta non consentiva di evincere con chiarezza il possesso del requisito dell’anzianità presso l’unità produttiva aeroportuale da parte dei lavoratori coinvolti, giacché le risultanze UNIEMENS riportavano quale identificativo il solo codice fiscale dei dipendenti e la data di trasmissione della variazione. Gli appelli sono stati quindi respinti, con conferma delle sentenze di primo grado e compensazione delle spese in ragione della peculiarità delle questioni trattate.
Nota della Redazione
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