Accesso al registro elettronico del docente per difesa nel procedimento disciplinare (TAR Abruzzo n. 72 del 06.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il docente destinatario di una contestazione di addebito disciplinare vanta un interesse concreto ed attuale all’accesso agli atti che l’Amministrazione scolastica detiene in ordine al suo operato, funzionale all’esercizio del diritto di difesa nel procedimento disciplinare e alla eventuale tutela giurisdizionale avverso la sanzione. L’accesso al registro elettronico, per estrarre copia dei documenti ivi inseriti e relativi all’attività del docente, va pertanto riconosciuto ai sensi dell’art. 22 legge n. 241/1990. Il diniego opposto dall’Istituto è legittimo, invece, per gli atti che non sono nella disponibilità dell’Amministrazione perchè non consegnati dallo stesso docente, difettando il presupposto materiale dell’ostensione. L’accoglimento parziale giustifica la compensazione integrale delle spese.

Il Fatto

Il ricorrente, docente di ruolo presso un istituto di istruzione superiore, riceve una contestazione di addebito disciplinare. Per approntare le proprie giustificazioni chiede ed ottiene l’accesso al fascicolo del procedimento, ma rileva la mancanza di alcuni atti richiamati per relationem e detenuti in via esclusiva dalla scuola.

Formula quindi una nuova istanza di accesso, chiedendo copia delle prove scritte del pentamestre della classe interessata, del testo delle consegne e delle motivazioni delle valutazioni inserite per i lavori consegnati in modalità digitale. L’Istituto nega l’accesso, osservando che il docente non ha consegnato le prove scritte e che il suo accesso al registro elettronico è sospeso per effetto dell’aspettativa non retribuita concessa. Il docente impugna il diniego davanti al TAR, deducendo violazione dei principi di trasparenza e del diritto di difesa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla verifica dell’interesse ad agire e lo ravvisa pienamente. Il ricorrente deve difendersi nel procedimento disciplinare non ancora concluso e deve poter impugnare l’eventuale sanzione: gli atti richiesti sono perciò necessari alla sua difesa. La circostanza che la sanzione sia poi intervenuta in corso di causa non elimina l’interesse, poiché nel provvedimento sanzionatorio si fa riferimento anche alla gestione del registro elettronico.

Su questa base il TAR accoglie la domanda quanto all’accesso al registro elettronico, per acquisire le motivazioni delle valutazioni inserite per i lavori consegnati in modalità digitale nel secondo periodo.

Quanto alle prove scritte, il diniego è invece legittimo. La scuola ha motivato il rifiuto richiamando la circolare di fine anno che imponeva la consegna cartacea degli elaborati corretti e la loro visione da parte degli alunni. Dall’istruttoria risulta acclarato che la documentazione non è presente agli atti dell’Istituto proprio perchè il docente non ha provveduto alla consegna. Il Collegio ne trae la conseguenza che la richiesta non è ostensibile, mancando il documento da esibire.

Il TAR precisa inoltre che, ove la richiesta sulle prove scritte sia da intendere come accesso al registro elettronico per consultare gli elaborati ivi trascritti, la domanda va accolta per le medesime ragioni già esposte sull’accesso al registro. In tal senso il ricorso è parzialmente fondato e il provvedimento è annullato nella sola parte in cui respinge l’accesso al registro elettronico, con obbligo per l’Istituto di consentirlo, con estrazione di copia, entro trenta giorni dalla comunicazione. Le spese sono integralmente compensate in ragione dell’accoglimento parziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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