Convalida del trattenimento dello straniero: inammissibile il ricorso generico (Cass. civ. Sez. 1 n. 6444 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., il ricorso per cassazione che si risolva in una mera enunciazione delle norme violate e in apodittiche contestazioni della decisione impugnata, senza l’indicazione specifica degli elementi fattuali decisivi che sarebbero stati trascurati o mal valutati. L’onere di specifica indicazione dei motivi non è assolto da generici richiami agli atti del giudizio di merito o dalla prospettazione astratta di violazioni di legge, essendo necessario che il ricorso contenga in sé tutti gli elementi idonei a consentire l’immediata individuazione delle questioni dedotte e il controllo sulla loro decisività.
Il Fatto
Con decreto del 23 settembre 2025, il Questore disponeva il trattenimento presso il C.P.R. Trapani-Milo di un cittadino straniero. Il Giudice di Pace di Trapani, con ordinanza del 26 settembre 2025, ne convalidava il provvedimento, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 286/1998.
Avverso la convalida, lo straniero proponeva ricorso per cassazione articolato in tre motivi, deducendo la violazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 286/1998 per la mancata valutazione di misure alternative, un vizio motivazionale per l’acritico recepimento dell’atto amministrativo e la violazione degli artt. 3 e 5 CEDU per l’omessa considerazione delle condizioni personali e di soluzioni meno afflittive.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente i tre motivi, ravvisandone la comune carenza dei requisiti minimi di specificità imposti dall’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorso, secondo la Corte, si risolve in una mera enunciazione delle norme violate e in apodittiche contestazioni della decisione impugnata. Le doglianze risultano formulate in termini assertivi e generici, senza alcun richiamo puntuale e specifico degli atti e dei documenti su cui si fondano, né l’indicazione della loro decisività ai fini di una diversa valutazione della vicenda.
La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui l’onere di specifica indicazione dei motivi, imposto a pena di inammissibilità, non può ritenersi assolto mediante generici richiami agli atti del giudizio di merito o mediante la mera prospettazione di violazioni di legge in termini astratti (ex plurimis, Sez. V, ord. n. 342 del 13 gennaio 2021).
Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza procedere alla regolamentazione delle spese di lite in assenza di costituzione della parte intimata.
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Nota della Redazione
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