Occupazione illegittima e convenzione urbanistica escludono la restituzione (TAR Abruzzo n. 183 del 11.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Sussiste la giurisdizione amministrativa sulla domanda di restituzione del suolo occupato dal Comune dopo l’inutile decorso del termine di occupazione legittima senza decreto di esproprio, venendo in rilievo il mancato esercizio di un potere amministrativo. La domanda di restituzione ha natura obbligatoria e deve essere respinta se la parte convenuta, senza contestare il titolo di proprietà, opponga un titolo di disponibilità del bene. Costituisce titolo idoneo la convenzione urbanistica con cui il proprietario si sia obbligato a cedere gratuitamente l’area a standard, comprensiva del suolo in contesa. La domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod. civ. presuppone la prova dell’inadempimento, che non può desumersi quando la convenzione non preveda un termine e il Comune non alleghi le formalità di cui all’art. 1183 cod. civ.

Il Fatto

La ricorrente è proprietaria di un terreno che il Comune ha occupato per la realizzazione di un progetto di edilizia residenziale pubblica, senza adottare il decreto di esproprio entro il periodo di occupazione legittima. Con il ricorso introduttivo chiede la restituzione del suolo, previa riduzione in pristino, e il risarcimento dei danni per l’occupazione illegittima.

Il Comune resiste e propone ricorso incidentale per l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto di cessione gratuita dell’area, assunto dalla ricorrente con la convenzione urbanistica del 2001. La ricorrente eccepisce l’inammissibilità del ricorso incidentale per mancata estensione del contraddittorio al proprio avente causa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio afferma anzitutto la propria giurisdizione su entrambe le domande. Quanto alla restituzione, rileva il mancato esercizio del potere amministrativo che legittima il proprietario a pretendere la cosa propria. Quanto alla domanda incidentale, la riconduce al modello degli accordi sostitutivi di provvedimento, attratti alla cognizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a), n. 2), cod. proc. amm.

Respinta l’eccezione di inammissibilità, il Collegio ritiene che il soggetto legittimato passivo sia solo la ricorrente, titolare del suolo di cui si chiede il trasferimento coattivo e parte necessaria della sentenza costitutiva. La cessione all’avente causa ha riguardato le altre aree del sub-comparto, ma non quella in contesa.

Nel merito, la domanda di restituzione è infondata. La ricorrente non contesta che la particella rientrasse tra le aree del sub-comparto da cedere gratuitamente nei limiti del 10% della superficie. Il verbale di immissione nel possesso del 1997 e la successiva convenzione urbanistica del 2001 — che quantifica la cessione a standard in misura ampiamente comprensiva dei 1094 mq in contesa — dimostrano che il Comune ha titolo a possedere l’area fino alla stipula dell’atto di cessione.

Irrilevante è l’eventuale eccedenza della superficie da cedere rispetto al fabbisogno: la ricorrente ha accettato che l’esubero sia computato come infrastruttura degli ambiti del più ampio comparto. Non ricorrono quindi le condizioni per disporre la restituzione, neppure parziale.

Anche la domanda incidentale è respinta. L’art. 2932 cod. civ. richiede la prova dell’inadempimento quale elemento costitutivo. Poiché la convenzione non prevede un termine, il Comune avrebbe potuto esigere la cessione secondo l’art. 1183 cod. civ., ma non ha allegato elementi da cui desumere l’adempimento delle formalità e il conseguente inadempimento della ricorrente. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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