Porto d’armi, condanna non irrevocabile e valutazione autonoma di inaffidabilità (TAR Calabria n. 1276 del 17.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, ma una eccezione al normale divieto di detenere armi, riconoscibile solo a fronte della perfetta e completa sicurezza circa il loro buon uso. Il giudizio di inaffidabilità espresso dall’Autorità di pubblica sicurezza è espressione di una valutazione ampiamente discrezionale, nella quale assume carattere prevalente l’interesse pubblico alla sicurezza e all’incolumità delle persone rispetto all’interesse del privato. L’Amministrazione può desumere il presupposto dell’atto negativo da un fatto grave autonomamente apprezzato, senza che sia necessario che il comportamento sia acclarato nella sua rilevanza penale: è perciò irrilevante che la sentenza di condanna non sia irrevocabile. La sopravvenuta declaratoria di non doversi procedere per difetto di una condizione di procedibilità non incide sulla gravità del fatto, in virtù dell’autonomia tra processo penale e procedimento amministrativo.
Il Fatto
Il ricorrente chiedeva l’annullamento del provvedimento con cui la Questura di Cosenza aveva rigettato la sua istanza di rinnovo della licenza di porto fucile per uso caccia. A fondamento del diniego l’Amministrazione richiamava una sentenza di condanna emessa dal Tribunale per furto aggravato, con pena di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa, per il sezionamento e l’asportazione di legna da due piante di faggio abbattute in area ricadente all’interno di un’area protetta.
Il ricorrente aveva depositato memoria, evidenziando che il reato risaliva al 2016 e che da esso non emergevano elementi attuali di pericolosità. La Questura aveva comunque rigettato l’istanza. Le amministrazioni intimate si costituivano chiedendo il rigetto del ricorso. In corso di causa interveniva la riforma della condanna da parte della Corte di Appello, con declaratoria di non doversi procedere per difetto della condizione di procedibilità costituita dalla querela.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’unico motivo, incentrato sull’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, sul rilievo della non irrevocabilità della sentenza penale e dell’assenza di elementi attuali di pericolosità. Il punto di partenza è la regola generale del divieto di detenzione delle armi, alla quale l’autorizzazione di polizia può derogare solo in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi, anche solo potenziali, che spetta all’Autorità prevenire.
Richiamando la giurisprudenza costituzionale, il Tribunale ribadisce che il porto d’armi è eccezione al divieto e che il legislatore può pretendere requisiti soggettivi di affidabilità particolarmente rigorosi. Il giudizio dell’Autorità è valutazione ampiamente discrezionale, che presuppone un’analisi comparativa degli interessi pubblici e privati e un giudizio di completa affidabilità basato su rigorosi parametri tecnici. In questo settore la comparazione è peculiare, perché l’interesse pubblico alla sicurezza assume carattere prevalente.
Il provvedimento impugnato è esente dai vizi denunciati: secondo la giurisprudenza della Sezione, richiamata dall’Avvocatura, non è necessario che il comportamento da cui emerge il presupposto dell’atto negativo sia acclarato nella sua rilevanza penale. Ne consegue l’irrilevanza della irrevocabilità della sentenza di condanna, essendo sufficiente l’autonoma valutazione del comportamento da parte dell’Amministrazione per prevenire effetti negativi per la sicurezza pubblica.
L’inaffidabilità è desunta dal compimento di un fatto grave, il furto aggravato, che per le modalità esecutive e per il concorso con altri fa emergere una predisposizione all’inosservanza delle regole, incompatibile con la completa affidabilità richiesta per l’uso delle armi, anche solo per l’attività venatoria. Non muta tali conclusioni la sopravvenuta declaratoria di non doversi procedere per difetto di querela. Il codice di rito distingue tra sentenza di non luogo a procedere e sentenza di assoluzione: la formula procedurale prevale su quella assolutoria di merito solo perché non è stata raggiunta la dimostrazione dell’evidenza della prova. Il titolo giudiziale non incide dunque sulla gravità del fatto, restando impregiudicato il potere dell’Amministrazione di valutare l’inaffidabilità.
Il ricorso è rigettato, con condanna della parte ricorrente alle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 per compensi oltre oneri e accessori.
Nota della Redazione
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