Porto d’armi per difesa personale negato per precedenti di polizia e frequentazioni pregiudicate (TAR Lombardia n. 556 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di delibazione cautelare, il diniego di rilascio della licenza di porto d’armi per difesa personale è sorretto da adeguato fumus boni iuris quando l’Amministrazione motiva il rigetto in ragione dei precedenti di polizia del richiedente e delle sue frequentazioni con soggetti pregiudicati, elementi che l’Autorità di pubblica sicurezza può correttamente valutare come di per sé sufficienti a escludere i requisiti di affidabilità necessari per la titolarità della licenza. Quanto al periculum in mora, le esigenze di sicurezza e incolumità pubblica sottese al provvedimento impugnato prevalgono sull’interesse del privato al rilascio del titolo, sicché la domanda cautelare va respinta.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Lecco aveva respinto la sua istanza volta a ottenere il rilascio del porto di pistola per difesa personale. Il diniego trovava fondamento nei precedenti di polizia emersi a carico dell’istante e nelle sue frequentazioni con soggetti pregiudicati. Il ricorrente chiedeva l’annullamento del provvedimento, previa sospensione dell’efficacia, deducendone l’illegittimità.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia, nella sommaria delibazione tipica della fase cautelare, ha ritenuto che la domanda non fosse assistita dai necessari presupposti. In punto di fumus boni iuris, il Collegio ha osservato che il rigetto dell’istanza risulta motivato in ragione dei precedenti di polizia del ricorrente e delle sue frequentazioni con soggetti pregiudicati. Tali elementi, ad avviso del Tribunale, sono stati correttamente valutati dall’Autorità di pubblica sicurezza come di per sé sufficienti a escludere la sussistenza dei requisiti di affidabilità richiesti per la titolarità della licenza di polizia.
Il Giudice amministrativo ha così riconosciuto l’ampia discrezionalità di cui dispone l’Amministrazione nella valutazione dei presupposti soggettivi per il rilascio del titolo, valorizzando il dato dei precedenti e delle frequentazioni come circostanze oggettivamente rilevanti ai fini del giudizio di affidabilità del richiedente. In punto di periculum in mora, la Sezione ha ritenuto prevalenti le ragioni di sicurezza e incolumità pubblica sottese al provvedimento impugnato, le quali assumono carattere assorbente rispetto all’interesse del privato alla immediata disponibilità dell’arma.
Conclusivamente, il Tribunale ha respinto la domanda cautelare, compensando tra le parti le spese di lite della fase ai sensi dell’art. 26 cod. proc. amm., e ha disposto l’oscuramento delle generalità del ricorrente ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.
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Nota della Redazione
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