Interdittiva antimafia e recupero dei contributi agricoli erogati (TAR Sicilia n. 3670 del 07.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di interdittiva antimafia determina una particolare forma di incapacità giuridica in ambito pubblico, che rende il destinatario insuscettibile di essere titolare di situazioni giuridiche soggettive nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Tale incapacità, ai sensi dell’art. 94, comma 1, d.lgs. n. 159/2011, si estende al ricevimento delle erogazioni pubbliche, con la sola eccezione dei casi espressamente previsti dal comma 3. Ne deriva che il contributo erogato dopo l’adozione dell’interdittiva costituisce indebito pagamento ed è soggetto a restituzione. Il destinatario non può invocare alcun affidamento legittimo, poiché l’affidamento tutelabile non può riguardare la conservazione di benefici economici in contrasto con un espresso divieto di legge.
Il Fatto
La società ricorrente, in proprio e nella qualità di socio e legale rappresentante, ha impugnato il provvedimento con cui AGEA ha intimato la restituzione di euro 56.290,52, oltre interessi, percepiti a titolo di contributi comunitari del regime di premio unico. L’importo era stato riconosciuto a seguito di controlli sulla regolarità delle procedure di percezione degli aiuti.
Dai controlli è emerso che la ditta era destinataria di un’informazione antimafia interdittiva emessa dalla Prefettura in data 3 luglio 2017. La società ha sostenuto che l’interdittiva non era stata emessa al momento della richiesta dei contributi ma era già stata adottata prima della loro erogazione, e ha chiesto l’annullamento del provvedimento di decadenza e recupero, oltre alla compensazione delle somme. La ricorrente non ha impugnato l’interdittiva nel presente giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto qualificato l’interdittiva antimafia come fonte di una particolare forma di incapacità giuridica in ambito pubblico. Ne consegue l’insuscettibilità del destinatario, persona fisica o giuridica, ad essere titolare di quelle situazioni giuridiche soggettive che, sul loro lato esterno, determinano rapporti giuridici con la Pubblica Amministrazione. Il Tribunale richiama sul punto Consiglio di Stato ad. pl. n. 23 del 2020.
Secondo il Collegio, l’art. 94, comma 1, d.lgs. n. 159/2011 estende tale incapacità anche al ricevimento delle erogazioni. Il comma 3 prevede alcune eccezioni, che riguardano però soltanto appalti di lavori, forniture e servizi. Poiché nel caso di specie l’interdittiva era intervenuta prima dell’erogazione del contributo, il pagamento è indebito e deve essere restituito.
La ricorrente aveva sostenuto che la norma vieterebbe la concessione o erogazione quando emerge il fatto impeditivo, ma non prescriverebbe la restituzione dei pagamenti già eseguiti, e aveva invocato la buona fede e il legittimo affidamento, non avendo avuto contezza dell’interdittiva prima del pagamento. Il Tribunale ha respinto la tesi: l’affidamento invocato non è legittimo, perché mira alla conservazione di benefici economici in contrasto con l’espressa disposizione dell’art. 94, comma 1.
Quanto all’omessa comunicazione di avvio del procedimento di recupero, il Collegio ha escluso rilievo invalidante. Il recupero è conseguenza diretta del divieto di erogazione stabilito dalla norma, sicché opera il disposto dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio liquidate in euro 2.000,00, oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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