Inottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta per il pagamento (TAR Lombardia n. 2843 del 22.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza al giudicato di condanna quando l’amministrazione, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, non abbia eseguito il pagamento neppure in parte. Accertata l’inottemperanza, il giudice assegna all’amministrazione un nuovo termine per l’integrale adempimento e, per il caso di ulteriore inerzia, nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega, ponendo il relativo compenso a carico dell’amministrazione inadempiente. La mancata contestazione del credito nell’an e nel quantum consolida l’accoglimento del ricorso. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il Fatto
Con sentenza n. 1114/2023 il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, accertava il diritto del ricorrente ad usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per le annualità indicate e condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle somme liquidate. Il titolo, munito di formula esecutiva e ritualmente notificato, passava in giudicato.
Non avendo l’amministrazione dato esecuzione, il ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza. Il Ministero si costituiva con atto di mera forma, chiedendo il rigetto senza articolare difese. La causa era trattenuta in decisione alla camera di consiglio dell’11 ottobre 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla verifica dei presupposti del rito ex art. 114 cod. proc. amm.: esistenza di un titolo esecutivo passato in giudicato e ritualmente notificato, decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, e persistente inerzia dell’amministrazione debitrice.
La documentazione versata in atti e le dichiarazioni della parte ricorrente dimostrano che il Ministero non ha effettuato pagamenti neppure parziali. L’amministrazione, pur costituita, non ha formulato deduzioni sul punto né fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Ne deriva che il credito non risulta contestato nell’an né nel quantum.
Su queste premesse il ricorso è fondato e va accolto, dichiarandosi l’inottemperanza del Ministero. Al resistente è assegnato il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura della parte ricorrente, compiendo tutti gli atti necessari a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, e invierà poi alla Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati.
Il compenso del commissario, posto a carico dell’amministrazione inadempiente, sarà determinato e liquidato secondo il d.P.R. n. 115/2002. Le spese di lite, liquidate in euro 1000,00 oltre oneri, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore antistatario. Il Collegio dispone infine l’oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003.
Nota della Redazione
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