Assegnazione a posti di funzione Corte dei conti: motivazione sintetica sufficiente (Cons. Stato n. 2321 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
I provvedimenti con cui il Consiglio di presidenza della Corte dei conti assegna i magistrati ai posti di funzione non si sottraggono all’obbligo di motivazione, ma tale obbligo attiene al solo provvedimento finale a firma presidenziale, che deve esternare in modo compiuto e organico le ragioni della preferenza. Il verbale dell’adunanza del Plenum costituisce atto endoprocedimentale privo di portata lesiva e non è autonomamente censurabile per difetto di motivazione. La motivazione non richiede un analitico confronto con ciascun candidato: è sufficiente una comparazione sintetica, purché il giudizio di prevalenza risulti integrato sul piano argomentativo e dia conto della miglior professionalità rispetto alla maggior anzianità. L’art. 32, comma 1, lett. b) del Testo Unico sulle nomine e assegnazioni, che impone il punteggio discrezionale «con giudizio motivato», è rispettato quando il provvedimento recepisce le ragioni emerse in sede di dibattito.
Il Fatto
Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti ha indetto una procedura per la copertura del posto di Presidente preposto alla funzione di coordinamento presso la Sezione centrale delle Autonomie. Hanno presentato domanda, tra gli altri, il magistrato che ricorrerà in primo grado e la candidata poi nominata. All’esito dell’adunanza del 5-6 marzo 2024, il Consiglio ha stilato la graduatoria provvisoria sulla base dell’anzianità nella qualifica, nella quale il ricorrente risultava primo; dopo la votazione a scrutinio segreto sul punteggio discrezionale per l’attitudine, la candidata controinteressata è risultata vincitrice. Con successiva deliberazione del 26 marzo 2024, sottoscritta dal Presidente della Corte, l’assegnazione è stata formalizzata con motivazione.
Il TAR Lazio, con la sentenza impugnata, ha accolto il ricorso del candidato pretermesso e annullato la delibera per carenza motivazionale. La Corte dei conti e il Consiglio di presidenza hanno proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il gravame e ritiene dirimenti le censure sull’erronea applicazione dei principi in tema di motivazione. Il primo giudice non ha considerato che, secondo la giurisprudenza amministrativa, l’obbligo di motivazione attiene al solo provvedimento finale a firma presidenziale e non anche al verbale dell’adunanza. In mancanza di chiarimenti sul rapporto tra i due atti, il verbale non poteva essere censurato per difetto di motivazione.
Il Consiglio di Stato rileva che il Plenum si è pronunciato esplicitamente sulle proposte emerse durante il dibattito. Il verbale non attesta l’assenza di un deliberando, ma certifica l’esatto contrario: riporta tre diverse proposte formulate in ottica comparativa da altrettanti componenti, ciascuna corredata di analitica motivazione. Il Collegio precisa però che tale rilievo non è decisivo.
Il punto centrale è un altro. La successiva delibera del Consiglio di presidenza è l’unico atto che deve esternare in modo compiuto e organico le ragioni della preferenza, essendo il verbale del Plenum un atto endoprocedimentale senza portata lesiva, come già affermato dalla sentenza n. 9393 del 2024. Il provvedimento a firma presidenziale recepisce le motivazioni addotte dai componenti e mette in risalto l’esperienza specifica della candidata, di gran lunga prevalente nell’area del controllo, nonché le funzioni svolte in ambito internazionale e la partecipazione alle Sezioni riunite.
Secondo il Collegio, il giudizio di prevalenza, ancorché privo di un analitico confronto con il candidato pretermesso, si regge su motivazioni che valorizzano la miglior professionalità rispetto alla maggior anzianità. L’analitico confronto non è necessario: è sufficiente una comparazione sintetica, che nel caso di specie non manca. La motivazione può dirsi integrata, a differenza di quanto ritenuto dal TAR, che ha erroneamente giudicato carente il provvedimento.
L’appello è quindi accolto, con riforma della sentenza e reiezione del ricorso di primo grado. Le spese del doppio grado sono compensate; restano a carico del ricorrente soccombente i contributi unificati, anche quello prenotato a debito per l’appello.
Nota della Redazione
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