Offerte equivalenti tecnicamente diverse non escludono verifica anomalia sulla manodopera (TAR Liguria n. 447 del 19.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione di anomalia dell’offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica e, come tale, è sindacabile nei limiti dell’illogicità, dell’arbitrarietà e del travisamento dei fatti. Il giudizio di congruità deve essere globale e sintetico, ma ciò non esime la stazione appaltante dall’obbligo di estendere l’istruttoria alle voci di costo diverse dalla manodopera quando l’utile dichiarato dall’aggiudicataria sia particolarmente contenuto. La sostanziale equivalenza delle offerte economiche presentate dai concorrenti è circostanza neutra, priva di autonoma valenza dimostrativa, specie quando l’offerta tecnica dell’aggiudicataria abbia conseguito un punteggio significativamente superiore. Il provvedimento di aggiudicazione che fondi la conclusione positiva dell’anomalia sulla sola manodopera e sulla sovrapponibilità dei prezzi è, per ciò solo, illogico e affetto da carenza istruttoria.

Il Fatto

La ricorrente, operatore economico uscente e seconda classificata, impugnava l’aggiudicazione a favore della controinteressata di un appalto bienario, rinnovabile per un ulteriore anno, avente ad oggetto il sistema di gestione della sicurezza antincendio, il servizio di prevenzione incendi con squadra dedicata e la gestione dell’elisuperficie di un policlinico universitario. L’aggiudicazione era stata disposta dopo l’esito positivo della verifica di anomalia dell’offerta ai sensi dell’art. 97, terzo comma, d.lgs. n. 50/2016.

La ricorrente chiedeva l’annullamento dell’aggiudicazione, la dichiarazione di inefficacia del contratto e il subentro, in subordine il risarcimento per equivalente. Dopo il deposito dei verbali della commissione e dell’offerta tecnica, proponeva motivi aggiunti, estendendo le censure ai costi delle squadre di reperibilità, alle trasferte del responsabile tecnico, ai mezzi offerti e ai punteggi tecnici.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la giurisprudenza consolidata (Cons. St., sez. V, n. 8176 del 2023) secondo cui la verifica di anomalia è riservata all’amministrazione e il giudice non può sostituirsi ad essa, salvo i noti vizi di legittimità. La valutazione deve essere complessiva, senza dispersione parcellizzata sulle singole voci, e l’esito negativo può travolgere la gara solo quando riguardi voci di rilevanza tale da rendere l’operazione economicamente non plausibile.

Nel caso concreto la stazione appaltante aveva concluso per la sostenibilità dell’offerta valorizzando due elementi: la sovrapponibilità dell’offerta economica a quelle dei concorrenti e l’adeguatezza organizzativa dell’aggiudicataria. La commissione aveva incentrato le giustificazioni sul solo costo della manodopera, pari a circa l’80% del prezzo.

Il Tribunale ritiene tale percorso illogico sotto due profili. Anzitutto la coincidenza dei prezzi è circostanza neutra: a parità di prezzo, un’offerta tecnica di pregio superiore implica costi maggiori, sicché il ribasso non dimostra di per sé la sostenibilità. Né vale l’automatismo inverso, perché l’aggiudicataria potrebbe sfruttare economie di scala.

In secondo luogo, l’istruttoria ha riguardato essenzialmente la sola manodopera. Poiché l’utile dichiarato dall’aggiudicataria ammonta allo 0,771% del prezzo offerto, la stazione appaltante era gravata di un onere motivazionale particolarmente intenso, esteso alla possibilità di includere nelle spese generali i costi del collaboratore del sistema antincendio e del responsabile tecnico, alla remunerazione della reperibilità delle squadre di soccorso e alla congruità dei costi degli impianti. Onere non adempiuto.

Il sesto motivo è invece in parte infondato e in parte inammissibile per difetto di interesse: anche riconoscendo il punteggio massimo alla ricorrente, il recupero di tre punti non colmerebbe il divario di 11,70 punti. Il ricorso è accolto nei limiti della verifica di anomalia, con annullamento degli atti e nuovo esame da parte della stazione appaltante, ferme restando le valutazioni tecniche ed economiche.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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