Cessione aree lottizzazione e diniego SUAP travisato da titolo traslativo incerto (TAR Sardegna n. 334 del 19.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La convenzione di lottizzazione produce l’effetto traslativo delle aree destinate alle opere di urbanizzazione solo se queste risultino individuate con sufficiente determinatezza negli elaborati allegati. Le successive varianti al piano di lottizzazione non incidono sulle facoltà dominicali dei lottizzanti in assenza di una nuova convenzione sottoscritta da tutti i proprietari. Ne consegue che il diniego SUAP fondato esclusivamente sull’assunto che le aree siano già passate alla mano pubblica poggia su un presupposto erroneo ed è illegittimo. Il complesso lavoro di ricostruzione peritale, reso necessario dall’oggettiva complessità fattuale e giuridica, esclude il requisito soggettivo della responsabilità risarcitoria dell’amministrazione.

Il Fatto

La società ricorrente, proprietaria con altre lottizzanti di un’area in località costiera, presentava nel 2016 al SUAP comunale due istanze: l’installazione di un chiosco bar e la realizzazione di un parcheggio a servizio della balneazione. Entrambe venivano respinte con identica motivazione, basata sul parere negativo del Servizio Edilizia, secondo cui i terreni erano già transitati alla proprietà comunale per effetto degli artt. 2 e 5 della convenzione di lottizzazione del 1989.

La società impugnava i due dinieghi, sostenendo che la convenzione non avesse prodotto alcun trasferimento per indeterminatezza dell’oggetto delle cessioni, e chiedeva il risarcimento del danno. Il Comune, a sua volta, proponeva separato ricorso per l’accertamento del proprio diritto di proprietà sulle aree, in via principale, ovvero per l’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., in via subordinata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha disposto consulenza tecnica d’ufficio per ricostruire la “storia catastale” dei mappali e verificare la corrispondenza tra le aree rivendicate dal Comune e quelle individuate in convenzione. Il perito ha escluso l’esistenza di convenzioni efficaci successive al 1989: lo schema di atto integrativo allegato alla deliberazione consiliare del 2015 non è mai stato sottoscritto e difetta della compiutezza formale necessaria per l’efficacia della cessione degli standard urbanistici.

La sovrapposizione tra mappe catastali e tavole delle destinazioni d’uso ha dimostrato che solo una parte minoritaria delle aree rivendicate corrisponde a quelle previste nella convenzione originaria. Le corrispondenze riscontrate riguardano frammenti di mappale destinati a infrastrutture poi confermate nella realizzazione materiale, mentre la maggior parte del reticolo stradale è stata eseguita in conformità alle varianti, mai recepite in atti convenzionali sottoscritti.

Da qui il rigetto del ricorso comunale. Il programma traslativo del 1989 aveva senso rispetto alla progettazione dell’epoca: il successivo stravolgimento della stessa ha reso inattuabile quel sistema e non consente di ipotizzare cessioni parziali, che trasferirebbero alla mano pubblica mere porzioni di infrastrutture prive di utilità pubblicistica, lasciando alle lottizzanti le aree concretamente occupate dalle opere.

Quanto ai dinieghi SUAP, il Collegio li ha annullati: essi si fondano esclusivamente sull’assunto del passaggio di proprietà, smentito dalla perizia. Il SUAP dovrà quindi nuovamente pronunciarsi sulle istanze. Respinte invece le domande risarcitorie, per difetto del presupposto soggettivo: la situazione giuridica e fattuale era particolarmente complicata e confusa, tanto da richiedere un complesso lavoro peritale, il che esclude una condotta negligente o imperita dell’amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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