Soluzioni migliorative in gara e discrezionalità tecnica della commissione (TAR Lombardia n. 738 del 11.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
In sede di gara con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le soluzioni migliorative si distinguono dalle varianti perché le prime possono liberamente esplicarsi sugli aspetti tecnici lasciati aperti dal progetto posto a base di gara, senza modificarne le caratteristiche già stabilite dall’amministrazione. Le seconde, invece, consistono in modifiche tipologiche, strutturali e funzionali del progetto e richiedono una preventiva autorizzazione contenuta nel bando. La valutazione delle offerte tecniche e delle ragioni che giustificano la soluzione migliorativa costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile solo in presenza di macroscopici errori di fatto, illogicità o irragionevolezza manifesta. Il divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica non opera in senso assoluto, ma relativo, dovendosi verificare se l’anticipata conoscenza di un elemento economico sia idonea a condizionare la valutazione della commissione.

Il Fatto

La Provincia di Bergamo ha indetto una procedura aperta per l’affidamento dei lavori di collegamento stradale Lecco-Bergamo, variante di Cisano Bergamasco, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Hanno partecipato due operatori: l’ATI ricorrente e la società controinteressata. Quest’ultima ha conseguito l’aggiudicazione con un vantaggio di 0,5 punti, determinato dal maggior ribasso offerto, pur avendo ottenuto un punteggio tecnico inferiore.

Dopo l’ostensione dell’offerta tecnica, l’ATI seconda classificata ha proposto istanza di autotutela, riscontrata negativamente dalla stazione appaltante. Ha quindi impugnato l’aggiudicazione e la successiva determina di aggiornamento del progetto esecutivo per l’acquisizione delle aree, chiedendo in via principale il risarcimento in forma specifica con subentro nel contratto e, in subordine, il ristoro per equivalente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta il nodo centrale della distinzione tra soluzione migliorativa e variante progettuale. Richiamando un consolidato orientamento del giudice amministrativo, ribadisce che le proposte migliorative operano sui singoli aspetti tecnici lasciati aperti dal progetto, senza alterare i caratteri essenziali delle prestazioni. La ricollocazione della piattaforma ecologica proposta dall’aggiudicataria rientra in questa categoria: l’area di nuovo collocamento era già individuata negli elaborati progettuali, cosicché i presupposti della miglioria erano impliciti negli atti di gara e accessibili a tutti i concorrenti in condizioni di par condicio.

Quanto alla pretesa irrealizzabilità, il Tribunale rileva che i mappali necessari erano già stati individuati nel progetto definitivo depositato a fini espropriativi. La determina di aggiornamento non ha introdotto un elemento inedito, ma ha reso coerente la fase post-aggiudicazione con una soluzione migliorativa. Nessuna violazione dei principi di fiducia, trasparenza e par condicio è pertanto ravvisabile.

Sul versante della segretezza dell’offerta economica, il Collegio esclude la commistione: la disponibilità al ritiro gratuito del materiale di scavo, quantificata in un importo già detratto dalla base d’asta, non contribuisce alla formazione concorrenziale del prezzo e non consente alla commissione di apprezzare anticipatamente la convenienza dell’offerta. La dichiarazione è superflua ma neutra, e alla stessa è stato attribuito punteggio zero. Ne deriva l’infondatezza anche del motivo sull’univocità dell’offerta, risultando chiara la proposta economica sottoscritta.

Le censure sul punteggio tecnico sono respinte perché attingono il merito delle valutazioni della commissione. Il periodo di esecuzione dei lavori non è assistito da alcuno sbarramento temporale nella lex specialis; il riferimento a un cantiere diverso è un refuso agevolmente percepibile per la distanza tra i luoghi; il ruolo di mandante non è valorizzato dal disciplinare. Anche la piantumazione proposta risulta ragionevolmente realizzabile secondo gli elaborati di progetto.

Da ultimo, il Collegio esclude la violazione delle clausole sociali: il capitolato richiama gli impegni di stabilità occupazionale e di applicazione dei contratti collettivi, accettati dagli operatori e verificabili dalla stazione appaltante. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese in ragione della complessità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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