Inottemperanza al titolo del giudice del lavoro e nomina del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 293 del 29.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza al giudicato quando l’amministrazione, decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, non abbia eseguito la condanna al pagamento, nemmeno parzialmente. L’accertamento presuppone un titolo passato in giudicato e ritualmente notificato. All’amministrazione inadempiente va assegnato un nuovo termine per l’adempimento; per il caso di ulteriore inerzia il giudice nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega, ponendo il relativo compenso a carico dell’amministrazione inadempiente. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Il Fatto

Con la sentenza n. 347/2023 il Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere alla ricorrente il beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2017/18 al 2022/23.

La sentenza, divenuta definitiva, era stata notificata in via telematica al Ministero, senza che seguissero pagamenti, neppure parziali. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm., chiedendo l’ordine di pagamento della carta docente per euro 3.000,00, la nomina di un commissario in caso di perdurante inadempimento e la condanna alle spese, con distrazione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale individua la questione nella verifica dell’esatto adempimento del titolo esecutivo formatosi a seguito della sentenza del giudice del lavoro. Il thema decidendum attiene all’inottemperanza e ai rimedi conseguibili dinanzi al giudice amministrativo.

Il Collegio rileva anzitutto che il titolo è passato in giudicato ed è stato notificato ritualmente. Da tale notificazione decorre il termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento, fissato dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, che l’amministrazione è tenuta a rispettare prima di poter essere considerata inadempiente.

La documentazione in atti e le dichiarazioni della parte ricorrente evidenziano che il Ministero non ha effettuato pagamenti, neppure parziali. La resistente, costituita con memoria di stile, non ha opposto alcuna deduzione né ha fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Ne consegue che il credito non è contestato nell’an e nel quantum.

Il ricorso è pertanto fondato e va dichiarata l’inottemperanza del Ministero. Al resistente è assegnato un nuovo termine di centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza per eseguire integralmente i pagamenti dovuti.

Per il caso di inutile decorso di tale termine, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il commissario provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura della ricorrente, e trasmetterà poi una relazione sugli adempimenti. Il relativo compenso, posto a carico dell’amministrazione inadempiente, sarà liquidato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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