Ordinanza sindacale per emergenza amianto e obblighi del proprietario non responsabile (TAR Sicilia n. 2894 del 21.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il proprietario o il titolare di diritti reali o personali di godimento di un’area è tenuto in solido alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti, nonché al ripristino dei luoghi, solo qualora la violazione gli sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base ad accertamenti effettuati in contraddittorio con gli interessati, ai sensi dell’art. 192, terzo comma, d.lgs. n. 152/2006. Il proprietario non responsabile dell’inquinamento non è onerato della presentazione del progetto di bonifica, restando a sua mera facoltà intervenire volontariamente. L’ordinanza contingibile e urgente adottata dal Sindaco ai sensi dell’art. 50 d.lgs. n. 267/2000 è però legittima quando il grave deterioramento di manufatti in amianto integri l’emergenza sanitaria o di igiene pubblica. Per tali provvedimenti non sussiste l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, risultando le regole partecipative incompatibili con l’urgenza di provvedere.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un’area, ha impugnato l’ordinanza con cui il Sindaco le ha imposto di rimuovere e smaltire i rifiuti ivi presenti, previa caratterizzazione e presentazione di un piano di lavoro all’Azienda Sanitaria Provinciale, nonché di bonificare l’area ove fosse stata accertata la concentrazione soglia di contaminazione. L’area era in parte detenuta in locazione da un conduttore che vi aveva svolto attività industriali, da ultimo un cantiere navale.
La proprietaria ha dedotto l’insussistenza dei presupposti dell’ordinanza contingibile e urgente, l’applicabilità della disciplina specifica dell’art. 192 d.lgs. n. 152/2006 con esclusione di ogni responsabilità oggettiva, il difetto di istruttoria e di motivazione sul pericolo e l’omessa comunicazione di avvio del procedimento. Il Comune non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal rilievo che l’ordinanza richiama anche l’art. 192 d.lgs. n. 152/2006, il cui terzo comma subordina la solidarietà del proprietario all’imputabilità della violazione a titolo di dolo o colpa, accertata in contraddittorio. Nel caso concreto l’Amministrazione non ha offerto elementi di prova sulla responsabilità della ricorrente né ha instaurato il prescritto e previo contraddittorio: sotto tale profilo il provvedimento è illegittimo per erronea applicazione delle previsioni richiamate.
Il Tribunale esclude poi che alla proprietaria possano estendersi gli obblighi degli artt. 242 e seguenti del medesimo decreto: spetta al responsabile dell’inquinamento presentare il progetto operativo degli interventi di bonifica e di messa in sicurezza, mentre l’art. 245 impone al proprietario non responsabile il solo obbligo di comunicazione, con facoltà di intervenire volontariamente.
L’ordinanza è tuttavia sorretta dal riferimento all’art. 50 d.lgs. n. 267/2000. Il degrado dell’amianto e la nota pericolosità delle microfibre inalabili rendono ragionevole la valutazione discrezionale del Sindaco, che ha ravvisato l’emergenza sanitaria o di igiene pubblica contemplata dal quinto comma. La legittimazione passiva della ricorrente è confermata dalla scadenza del contratto di locazione e dall’esclusione del subentro degli eredi, salvo i soli eredi conviventi.
Quanto alla partecipazione procedimentale, il Collegio richiama Cons. Stato, II, n. 88 del 04.01.2021: per le ordinanze contingibili e urgenti non sussiste l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, poiché il presupposto è l’attualità del pericolo, a nulla rilevando che la situazione sia nota da tempo. Le regole partecipative risultano incompatibili con l’urgenza di provvedere.
Il ricorso è pertanto respinto: sebbene la disciplina dell’art. 192 d.lgs. n. 152/2006 non trovi applicazione, il provvedimento è adeguatamente sostenuto dal richiamo all’art. 50 d.lgs. n. 267/2000. Nulla sulle spese, non essendosi costituita l’Amministrazione.
Nota della Redazione
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