Inottemperanza al titolo di condanna e nomina del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 1141 del 17.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, decorre dalla notificazione del titolo esecutivo e deve essere integralmente decorso prima che possa accertarsi l’inottemperanza dell’amministrazione. Accertata la mancata esecuzione, anche parziale, della sentenza di condanna e non contestato il credito nell’an e nel quantum, il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza, assegna all’amministrazione un nuovo termine per l’adempimento e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. La mancata deduzione dell’amministrazione, costituita con memoria di stile, consolida la fondatezza della domanda sul punto non contestato.

Il Fatto

Il ricorrente ottiene dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con sentenza n. 139/2023 pubblicata il 18.01.2023, la condanna del Ministero convenuto al riconoscimento in proprio favore del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, dall’anno scolastico 2019/20 all’anno 2022/23.

Il titolo viene notificato a mezzo PEC al Ministero, che lo riceve il 26.4.2023. Decorre quindi il termine dilatorio di centoventi giorni senza che intervenga alcun adempimento. Il ricorrente propone ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo l’erogazione della carta docente per euro 2.000 e la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’accertamento del titolo: la sentenza del giudice del lavoro è passata in giudicato ed è stata ritualmente notificata. Su questa base verifica il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per il pagamento delle somme dovute dalle amministrazioni pubbliche.

La documentazione versata in atti e le dichiarazioni del ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali. Il Ministero, costituito con memoria di stile, non formula alcuna deduzione sul punto e non fornisce indicazioni sull’andamento della procedura. Il credito, pertanto, non è contestato nell’an e nel quantum.

Il ricorso è quindi fondato e il TAR dichiara l’inottemperanza del Ministero, che non ha eseguito i pagamenti oggetto del titolo. Al resistente viene assegnato il termine di centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti.

Per il caso di inutile decorso del termine, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il commissario provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura del ricorrente, compiendo tutti gli atti necessari a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, e invierà poi alla Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati.

Il compenso del commissario, posto a carico dell’amministrazione inadempiente, è determinato e liquidato successivamente ai sensi del d.P.R. n. 115/2002. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il Collegio dispone inoltre l’oscuramento delle generalità del ricorrente ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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