Accertamento Agea indebito non è annullamento d’ufficio e prescrizione decorre dalla conoscenza (TAR Sicilia n. 2502 del 11.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui l’organismo pagatore accerta l’indebita percezione di contributi comunitari non costituisce annullamento d’ufficio delle precedenti determinazioni di erogazione e non è soggetto al termine dell’art. 21-nonies L. n. 241/1990. Esso trova autonomo fondamento nell’art. 33 D. Lgs. n. 228/2001, che impone all’organismo pagatore di sospendere le erogazioni a fronte di notizie circostanziate di indebite percezioni e di accertare, all’esito della propria istruttoria, il carattere indebito della percezione. Il termine di prescrizione dell’actio indebiti decorre, ex art. 2935 c.c., dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, coincidente con la conoscenza dell’indebito da parte dell’organismo pagatore. La necessità di un valido titolo giuridico di conduzione dei terreni risponde al regime nazionale di attuazione delle prescrizioni comunitarie in materia di prevenzione delle frodi.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di un’azienda agricola, ha proposto ricorso per l’annullamento del provvedimento con cui l’A.g.e.a. ha accertato a suo carico un credito di euro 99.333,09 per indebita percezione di contributi comunitari, relativamente alle campagne dal 2007 al 2012, intimando la restituzione della somma.

L’accertamento traeva origine da verifiche della Guardia di Finanza, che aveva rilevato l’indicazione, nelle denunce riepilogative dei contratti di affitto di fondo rustico, di proprietari deceduti prima della sottoscrizione degli atti. Nel procedimento penale avviato per truffa aggravata era intervenuta archiviazione. La ricorrente ha dedotto eccesso di potere, violazione della disciplina comunitaria e nazionale, intervenuta prescrizione del credito e violazione della L. n. 241/1990. L’amministrazione ha resistito chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge le prime due censure, suscettibili di trattazione congiunta. L’attività istruttoria svolta autonomamente dall’A.g.e.a. ha evidenziato che nelle denunce riepilogative la ricorrente ha indicato tra i proprietari soggetti deceduti prima della sottoscrizione dei relativi atti. Le deduzioni difensive non risultano persuasive: l’amministrazione ha correttamente applicato l’art. 51 reg. C.E. 796/2004 per le domande uniche 2007, 2008 e 2009, l’art. 58 reg. C.E. n. 1122/2009 per le campagne residue e l’art. 9, comma 5, D.M. n. 1922/2015, secondo cui l’effettiva coltivazione dei fondi è ostativa all’erogazione in assenza di un valido titolo di conduzione. L’A.g.e.a. ha inoltre individuato in modo puntuale gli scostamenti di superficie tra superficie dichiarata e superficie determinata, con i correlati importi a debito.

Sul motivo di prescrizione, il Collegio richiama l’art. 2935 c.c. e il principio per cui il termine decorre dal momento in cui vi è conoscenza e possibilità giuridica di far valere il diritto, richiamando Corte di Cassazione, Sez. III, n. 13343 del 2022. L’art. 33 D. Lgs. n. 228/2001 attribuisce rilievo alle attività degli organismi di accertamento e controllo, come la Guardia di Finanza, quali fonti privilegiate da cui l’organismo pagatore apprende le cause di sospensione. Nel caso concreto l’A.g.e.a. ha appreso l’indebita percezione solo al ricevimento del verbale della Guardia di Finanza, con esclusione del perfezionamento della prescrizione, in linea con T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV, n. 1353 del 2024.

Quanto alla qualificazione del provvedimento come annullamento d’ufficio, l’assunto è disatteso. Il potere di accertamento dell’indebito in via amministrativa trova fondamento nell’art. 33 D. Lgs. n. 228/2001, che non rimette l’accertamento alla sede civile, contabile o penale ma prescrive all’amministrazione di verificare, all’esito della propria istruttoria, il carattere indebito della percezione.

L’ultima censura, relativa alla prevalenza del dato sostanziale dell’effettivo esercizio dell’attività agricola sul titolo giuridico, è infondata. La necessità di un valido titolo giuridico di utilizzo dei terreni è richiesta dal D.P.R. n. 503/1999, in attuazione dei regolamenti C.E. n. 3508/1992 e n. 2988/1995, allo scopo di istituire un sistema integrato di gestione e controllo volto a prevenire e perseguire le frodi. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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