L’Autorizzazione Unica non assorbe il titolo concessorio demaniale, la cui disponibilità deve precedere l’istanza (TAR Sardegna n. 528 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disponibilità giuridica dell’area su cui realizzare l’impianto e le opere connesse, comprese quelle demaniali, costituisce requisito di procedibilità dell’istanza di autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 e deve essere dimostrata già al momento della presentazione dell’istanza. Per le aree demaniali il titolo concessorio o il nulla osta propedeutico al suo rilascio non può essere sostituito o assorbito dall’autorizzazione unica, trattandosi di atto a contenuto patrimoniale-dispositivo, estraneo alla logica della conferenza di servizi. La produzione di contratti stipulati successivamente alla presentazione dell’istanza non ha efficacia sanante e non vale a dimostrare l’iniziale disponibilità delle aree, con conseguente legittimità del diniego.
Il Fatto
Una società aveva presentato alla Regione Sardegna istanza per il rilascio dell’autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto agrivoltaico. Ottenuto giudizio positivo di compatibilità ambientale, il procedimento si era concluso con un provvedimento di rigetto e archiviazione dell’istanza, fondato sulla mancata dimostrazione, già al momento della domanda, della disponibilità delle aree demaniali e private interessate dal progetto e su ulteriori carenze documentali. La società aveva impugnato il diniego unitamente alle linee guida regionali, deducendo, tra l’altro, l’illegittimità della pretesa che il titolo concessorio demaniale precedesse l’istanza.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le censure relative alla mancata dimostrazione della disponibilità delle aree. Richiamato il contenuto delle Linee guida nazionali (d.m. 10 settembre 2010) e delle linee guida regionali (D.G.R. n. 3/25 del 2018), il Collegio ha affermato che la documentazione comprovante la disponibilità dell’area costituisce contenuto minimo dell’istanza ai fini della sua procedibilità.
Quanto alle aree demaniali, la sentenza ha escluso che la concessione o il nulla osta al suo rilascio possano confluire nel procedimento unico o essere assorbiti dall’autorizzazione. La concessione configura un atto a contenuto patrimoniale-dispositivo, che attribuisce un diritto di uso esclusivo su un bene pubblico e non si esaurisce in un assenso tecnico-amministrativo, sicché i relativi procedimenti restano distinti. La dimostrazione della disponibilità dell’area demaniale, anche nella forma del nulla osta, deve quindi precedere la presentazione dell’istanza, in assenza di una espressa previsione normativa che disponga diversamente.
Il TAR ha inoltre richiamato, quale chiave di lettura dell’impalcatura normativa, l’art. 9, comma 3, del d.lgs. n. 190/2024, che espressamente richiede l’allegazione all’istanza della documentazione da cui risulti la disponibilità delle aree, ivi comprese quelle demaniali. In relazione alle aree private, il Collegio ha ritenuto inidonei i contratti preliminari prodotti, in quanto intestati a diversa società e non coprenti tutte le aree, nonché i successivi contratti di compravendita stipulati dopo la presentazione dell’istanza, privi di efficacia sanante.
Infine, il TAR ha escluso la violazione dei doveri di soccorso istruttorio, poiché la necessità di acquisire il titolo di disponibilità era emersa già in sede di valutazione di impatto ambientale e la società non aveva comunque formalizzato l’istanza per il nulla osta. La pronuncia di questa Sezione n. 433/2025, richiamata dalla ricorrente, è stata ritenuta non pertinente, concernendo l’ipotesi peculiare di attuazione di un’autorizzazione già perfezionatasi per silenzio assenso.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.