Ottemperanza per spese di lite: legittimazione esclusiva del difensore distrattario ex art. 93 c.p.c. (TAR Lombardia n. 3360 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza instaurato avverso un titolo giudiziale di condanna al pagamento di una somma di denaro richiede la costituzione in mora dell’amministrazione, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Al difensore della parte vittoriosa, che abbia ottenuto la distrazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 93 c.p.c., spetta la legittimazione esclusiva ad agire per l’esecuzione del giudicato limitatamente alla statuizione sulle spese e sugli onorari, atteso che la distrazione instaura un rapporto autonomo tra il difensore e la parte soccombente rispetto a quello intercorrente tra i contendenti. Il creditore, per ottenere la nomina del commissario ad acta, deve dimostrare la costituzione in mora dell’amministrazione e il decorso del termine dilatorio senza che il pagamento sia stato effettuato. L’accertamento dell’inottemperanza e l’ordine di pagamento entro un termine assegnato costituiscono presupposto per la successiva nomina del commissario ad acta.
Il Fatto
La ricorrente, già parte vittoriosa in un giudizio di lavoro, ha agito dinanzi al TAR per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva accertato l’abusivo ricorso a contratti a termine e condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di un risarcimento danni, oltre alle spese di lite. Nel medesimo giudizio ha proposto autonoma azione il difensore della ricorrente, agendo in proprio quale procuratore antistatario, per ottenere l’adempimento della statuizione relativa al pagamento delle spese di lite a lui distratte. Il Ministero si è costituito senza formulare deduzioni sul mancato pagamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la fondatezza dell’azione, accertando la regolarità della notifica del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla normativa per il pagamento delle somme dovute dalle pubbliche amministrazioni. La mancata contestazione dell’an e del quantum del credito da parte dell’amministrazione resistente ha condotto alla declaratoria di inottemperanza e all’ordine di pagamento entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza.
Quanto all’azione esperita in proprio dal difensore, il TAR ha richiamato il principio, consolidato nella giurisprudenza civile e amministrativa, per cui il provvedimento di distrazione delle spese ai sensi dell’art. 93 c.p.c. crea un rapporto autonomo tra il difensore e la parte soccombente, che si affianca a quello di prestazione d’opera professionale tra il difensore e la propria cliente. Tale rapporto rende il difensore distrattario l’unico legittimato a promuovere l’esecuzione del giudicato, anche tramite il rito dell’ottemperanza, per la parte relativa alle spese di lite.
In ragione di tali presupposti, la sentenza accerta l’inottemperanza, ordina al Ministero di provvedere al pagamento entro il termine indicato e nomina sin d’ora, per l’ipotesi di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta nella persona del Direttore dell’Ufficio scolastico regionale della Lombardia, con facoltà di delega. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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