Contraddittorio da integrare verso tutti i controinteressati in graduatoria (Cons. Stato n. 5269 del 17.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di impugnazione di una graduatoria concorsuale, riveste la qualità di controinteressato, ai fini della notifica del ricorso introduttivo, il concorrente meglio collocato che dall’eventuale accoglimento subirebbe un pregiudizio diretto e immediato, con arretramento o esclusione dai vincitori. La mancata integrazione del contraddittorio nei suoi confronti integra violazione degli artt. 27, comma 1, e 49, comma 1, c.p.a. e impone l’annullamento della sentenza di primo grado con rinvio al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a. La facoltà di omettere l’integrazione ai sensi dell’art. 49, comma 2, c.p.a. presuppone che il ricorso sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato e non si desume dalla sola adozione della sentenza in forma semplificata. Anche il giudizio in forma semplificata ex art. 60 c.p.a. richiede la previa verifica dell’integrità del contraddittorio.
Il Fatto
La ricorrente ha partecipato al concorso pubblico per l’assunzione di dirigenti di seconda fascia nel ruolo dell’Agenzia delle Entrate, risultando vincitrice e prendendo servizio nel settembre 2021; il rapporto dirigenziale è stato poi risolto consensualmente dal marzo 2022. A seguito di contenzioso sui punteggi per titoli, l’amministrazione ha nominato una nuova commissione e, nel gennaio 2024, ha approvato una nuova graduatoria in cui l’interessata è stata collocata al posto n. 162 con punteggio 80,81, non risultando vincitrice per effetto della riserva dei posti e del punto 3 del decreto di approvazione, che esclude dal diritto all’assunzione chi abbia rinunciato o risolto consensualmente il rapporto.
L’interessata ha impugnato davanti al TAR Lazio il punto 3 del decreto e la graduatoria, contestando l’erronea valutazione del punteggio. Il Tribunale ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla contestazione del punto 3, in favore del giudice ordinario, e irricevibile per tardività il ricorso sul punteggio. Propone appello l’interessata, contestando le due declaratorie e riproponendo in subordine i motivi non esaminati; l’Agenzia ripropone l’inammissibilità del ricorso introduttivo per mancata notifica ad almeno un controinteressato.
La Motivazione della Corte
Il collegio esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità riproposta dall’amministrazione. Richiamata la giurisprudenza secondo cui è controinteressato solo chi riceve un vantaggio diretto e immediato dal provvedimento — e non chi sia inciso in modo indiretto e riflesso — la Sezione rileva che, avendo l’interessata contestato un punteggio che l’avrebbe collocata alla posizione n. 15 anziché alla n. 162, devono qualificarsi controinteressati ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a. tutti i soggetti collocati tra la posizione n. 15 e la n. 161.
Ne consegue che la notifica effettuata ai concorrenti collocati alle posizioni n. 138 e n. 149 rende ammissibile il ricorso introduttivo, poiché quei soggetti, in caso di accoglimento, si troverebbero in posizione deteriore o sarebbero esclusi dai vincitori. L’eccezione è quindi infondata.
La Sezione rileva poi d’ufficio, con ordinanza istruttoria emessa ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la mancata integrazione del contraddittorio in primo grado, essendo il ricorso notificato solo ad alcuni controinteressati. Rileva il collegio che la sentenza impugnata va annullata perché pronunciata senza un contraddittorio integro: la notifica a due soli controinteressati non esaurisce il novero dei destinatari necessari, con violazione degli artt. 27, comma 1, e 49, comma 1, c.p.a. e conseguente rinvio al primo giudice ex art. 105, comma 1, c.p.a.
Una diversa soluzione non può fondarsi sull’art. 49, comma 2, c.p.a., che consente di omettere l’integrazione quando il ricorso sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato. La sentenza impugnata non richiama la norma né impiega avverbi quali “manifestamente” o “palesemente”, e la facoltà non si desume dalla sola adozione della sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., che pure richiede la previa verifica dell’integrità del contraddittorio.
Né l’irricevibilità o l’inammissibilità potevano dirsi manifeste: la questione di giurisdizione non è pacifica, alla luce di un orientamento dello stesso Consiglio su controversia analoga, e l’asserita tardività non è palese avuto riguardo al carattere innovativo della graduatoria impugnata, in cui l’interessata è stata collocata in posizione deteriore rispetto alla prima. L’appello è quindi accolto, con annullamento e rinvio al giudice di primo grado; le spese del doppio grado sono compensate integralmente.
Nota della Redazione
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