Integrazione del contraddittorio non eseguita e improcedibilità del ricorso (TAR Sardegna n. 185 del 06.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il codice del processo amministrativo prevede che il giudice dichiari improcedibile il ricorso quando il contraddittorio non sia stato integrato nel termine perentorio assegnato. La qualificazione del termine come perentorio comporta che la sua inosservanza integri una decadenza di ordine pubblico processuale, insuscettibile di proroga da parte del giudice e di sanatoria ad opera delle parti. La costituzione dell’intimato sana la nullità della notificazione del ricorso, anche quando l’esito negativo della notificazione sia imputabile al notificante, ma non estende la propria efficacia al caso di notificazione inesistente, perché mai tentata. La distinzione tra nullità e inesistenza riposa sull’esistenza di un’attività notificatoria, pur viziata, di cui vi sia traccia documentale.

Il Fatto

Il Comune di Budoni indiceva una procedura negoziata per i lavori di ampliamento del nuovo asilo nido comunale. All’esito della gara, la proposta di aggiudicazione veniva approvata in favore della società odierna ricorrente e, dopo la verifica dei requisiti, il Comune dichiarava efficace l’aggiudicazione definitiva.

La stipula del contratto veniva più volte rinviata e, all’incontro fissato presso la sede dell’Ente, l’aggiudicataria non si presentava, comunicando solo nel tardo pomeriggio l’impossibilità di partecipare. Il Comune, preso atto della mancata sottoscrizione e rilevate carenze in precedenti contratti di appalto, disponeva la revoca dell’aggiudicazione e, con successiva determinazione, aggiudicava la gara al secondo classificato. La ricorrente impugnava entrambi i provvedimenti, deducendo violazione del contraddittorio procedimentale e dei presupposti della revoca, e chiedeva l’accertamento del diritto all’aggiudicazione, l’inefficacia del contratto eventualmente stipulato e il risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale esamina in via preliminare l’eccezione di improcedibilità sollevata dalle parti resistenti, ritenendola fondata, e assorbe ogni ulteriore questione. La ricorrente aveva chiesto l’assegnazione di un termine per la notifica del ricorso all’amministrazione centrale titolare dell’intervento PNRR; con ordinanza collegiale il TAR accoglieva l’istanza e ordinava l’integrazione del contraddittorio, assegnando il termine perentorio di cinque giorni dalla comunicazione, oltre all’ulteriore termine di tre giorni per il deposito dell’atto notificato.

La notificazione non veniva eseguita nei termini. Il Collegio richiama l’art. 49, comma 3, c.p.a., a norma del quale, se l’atto di integrazione non è tempestivamente notificato e depositato, il giudice provvede ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a., che impone la dichiarazione di improcedibilità quando il contraddittorio non sia stato integrato nel termine assegnato. I termini, espressamente qualificati come perentori, non ammettono inosservanza.

La ricorrente invocava la costituzione in giudizio del Ministero quale fatto sanante. Il TAR respinge l’argomento: la previsione secondo cui la costituzione degli intimati sana la nullità della notificazione del ricorso, nel testo riscritto dalle note pronunce della Corte costituzionale, riguarda la notificazione nulla e non quella inesistente, come nella specie. La distinzione viene ricostruita con immediatezza: la notificazione nulla è pur sempre un’attività posta in essere, con traccia documentale; quella inesistente è tale perché mai nemmeno tentata.

Il Collegio esclude altresì che l’atto di costituzione dell’Avvocatura erariale possa assumere efficacia sanante, essendosi la stessa limitata a segnalare la mancata ricezione del ricorso, senza chiederne il rigetto per difetto di conoscenza dell’atto. Né può ipotizzarsi l’assegnazione di un nuovo termine, perché equivarrebbe a una proroga del termine perentorio già fissato. La decadenza è regola di ordine pubblico processuale, sottratta alla disponibilità del giudice e delle parti.

Il ricorso viene pertanto dichiarato improcedibile, con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in favore del Comune e delle controinteressate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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